Obbligatorietà formazione professionale permanente continua


Programma Formativo Annuale 2019 – E’ stato firmato in data 13 febbraio 2019 il programma annuale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, con il quale è aggiornato il precedente programma relativo al 2018. I contenuti dei corsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dovranno corrispondere ai temi e argomenti elencati in tale programma.

Il Testo della determina

Programma di aggiornamento professionale


Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 2812 del 9 gennaio 2018 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2018 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.
Programma annuale e testo della determina


Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28  – Nuove istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
Circolare RGS del 19 ottobre 2017, n. 28


Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26 – Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel Registro –
La circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26, reca istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. La circolare illustra, in particolare, le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento professionale, le procedure per l’accreditamento degli enti formatori eventualmente interessati, la disciplina prevista per il riconoscimento della formazione svolta presso gli ordini professionali e le società di revisione legale iscritte al Registro.
Circolare RGS del 6 luglio 2017, n. 26


Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 37343 del 7 marzo 2017 è stato adottato il programma annuale relativo all’anno 2017 per l’aggiornamento professionale dei revisori legali.
Testo della determina


DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 135 – Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 luglio 2016, n. 169, il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, in attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il decreto legislativo di recepimento opera con la tecnica della novella sulla precedente legislazione nazionale in materia di revisione legale, apportando modifiche al corpo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, emanato in attuazione della precedente direttiva 2006/43/CE.
Testo del decreto legislativo PDF 


OBBLIGATORIETA’ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE CONTINUA DEI REVISORI LEGALI NEGLI ENTI LOCALI  EX DECR. MIN.INT. N.23 DEL 15/02/2012

Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23
Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita’ di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario».
 
Il Ministro dell’Interno
(Pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20 marzo 2012)
 
Art. 3 – Requisiti per l’inserimento nell’elenco
1. Per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione.
2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
    •    a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    •    b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’interno.
3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
    •    a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    •    b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;
    •    c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’interno.
4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
    •    a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    •    b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
    •    c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’interno.
5. Il Ministero dell’interno puo’ organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi e seminari in materia di contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.

Art. 7 – Modalita’ e termini per la richiesta di inserimento nell’elenco
1. La richiesta d’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e’ presentata al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare il possesso dei requisiti previsti.
2. Il modello di domanda dovra’ prevedere la possibilita’ per il richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l’iscrizione, uno o piu’ ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare indisponibilita’ ad assumere l’incarico.
3. Il termine per la presentazione delle domande sara’ fissato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Art. 8 – Formazione e aggiornamento dell’elenco
1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l’accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco stesso.
2. Dall’elenco cosi’ formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.
3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verra’ fissato il termine non superiore a 30 giorni dall’avviso stesso entro il quale i soggetti gia’ iscritti nell’elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, a pena di cancellazione. Nel predetto avviso in Gazzetta Ufficiale sara’ prevista la possibilita’ di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell’elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013.
4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall’1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall’elenco aggiornato secondo le modalita’ di cui al comma 3.
5. Per la fase a regime, che decorre dall’1 gennaio 2014, il mantenimento nell’elenco per i soggetti gia’ iscritti e’ soggetto all’onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all’articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalita’ e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sara’ prevista la possibilita’ di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all’aggiornamento dell’elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
6. Il venir meno dell’iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonche’ il verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportano la cancellazione dall’elenco.

Art. 9 – Disposizioni transitorie
1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d’iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all’iscrizione nel registro dei revisori contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2012
IL MINISTRO
AnnaMaria Cancellieri

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PER TUTTA LA NORMATIVA INCLUSO L’ULTIMO AVVISO PUBBLICO DEL 17/12/12 CLICCARE SUL SEGUENTE LINK:
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html