Nella nuova revisione legale, con l’applicazione dei principi internazionali, il controllo è doppio


Dal sole24Ore, un articolo di Nicola Cavalluzzo sulla nuova revisione legale in versione europea.

L’applicazione dei principi internazionali Isqm e Isa predisposti dallo Iaasb con verifica degli incarichi e di quanto fatto nell’ambito dell’esame del bilancio.

Il Dlgs 39/2010 prevede elevati standard professionali per l’esercizio della revisione legale, l’obbligo del costante aggiornamento delle competenze mediante la formazione continua ma, soprattutto, introduce il controllo della qualità degli incarichi di revisione. Esso opera su due piani, il primo interno, che vede come interprete unico lo stesso revisore e il secondo esterno che, a seconda del “comparto” in cui opera il revisore, è affidato al ministero dell’Economia (revisori e società di revisione legale che non hanno incarichi su Eip) o a Consob (revisori e società di revisione che hanno incarichi su Eip, enti di interesse pubblico).

Il controllo interno, affidato alla stessa struttura del revisore legale, segue i rinnovati principi Isqm Italia 1, Isqm Italia 2 e Isa Italia 220, adottati con la determina del l’Economia (ragioneria generale dello Stato) protocollo RR 184, datata 8 agosto 2023 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 settembre).

Si tratta dei principi internazionali Isqm e Isa predisposti dallo Iaasb, tradotti in lingua italiana e adattati al nostro ordinamento dal Consiglio nazionale dei commercialisti unitamente a Assirevi, Consob e Inrl.

Il controllo interno della qualità riguarda sia la verifica del sistema di controllo della qualità degli incarichi messo a punto dalla società di revisione o dal revisore (secondo quanto previsto dal principio Isqm Italia 1), sia il controllo della qualità fatto dal revisore nell’ambito dell’incarico di revisione del bilancio, inclusa la responsabilità in capo al “responsabile” dell’incarico (principio revisione Isa Italia 220).

Secondo l’Isqm Italia 1, il soggetto abilitato alla revisione deve istituire e mantenere un sistema di controllo interno della qualità che permetta di conseguire una ragionevole sicurezza sulla circostanza che sia il soggetto abilitato alla revisione, e il suo personale, rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, sia che le relazioni emesse siano appropriate alle circostanze (concetto ribadito anche nel principio Isa Italia 220).

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