Crisi d’impresa: per adeguati assetti organizzativi mancano norme specifiche e fonti primarie


In un articolo sul Sole24Ore, a firma di Cristina Odorizzi, un interessante focus sugli adeguati assetti organizzativi con la sottolineatura che la finalità principale è quella di cogliere tempestivamente i segnali per prevenire le crisi. Ma circa le misure idonee mancano riferimenti normativi e fonti primarie…

Pur essendo vigente da tempo, l’obbligo di dotarsi di assetti adeguati rappresenta ancora per le imprese, in particolare le Pmi, un cantiere aperto se non in fase di avvio. È un adempimento non facile, che impone un’analisi dell’assetto dell’impresa e la codificazione di una serie di strumenti, tali da garantire una costante e strutturata prospettiva di tipo forwarding-looking del proprio business. Si tratta quindi di un tema che per molte imprese, al rientro dalla pausa estiva, sarà da riprendere e declinare in modo concreto, intersecando e coniugando i nuovi assetti con i sistemi e modelli organizzativi già presenti (modello 231/2001; sistemi di qualità, sicurezza e ambiente, e simili).

Il quadro normativo

Dal punto di vista normativo, l’obbligo di un adeguato assetto trova origine nell’articolo 375 del Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019), che dal 16 marzo 2019 ha modificato il secondo comma dell’articolo 2086 del Codice civile. In parallelo, l’articolo 3 del Codice della crisi, in vigore dal 15 luglio 2022, (che dopo le modifiche del Dlgs 83/2022 è proprio intitolato «Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa») riprende per l’imprenditore societario l’obbligo di cui all’articolo 2086, comma 2, del Codice civile, finalizzato a prevenire la crisi; mentre per l’impresa individuale impone misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie.

È interessante notare come l’Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione (relazione n. 87 del 15 settembre 2022) definisca la presenza di adeguati assetti come un perno centrale del sistema di early warnings e di prevenzione di danni per i creditori e per l’interno sistema economico.

Uno strumento molto utile, anche sotto il profilo operativo, è il Documento di ricerca della Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc) diffuso il 7 luglio 2023, che passa dall’inquadramento generale alla responsabilità degli organi, anche sotto il profilo dei flussi informativi, e giunge a delineare i presupposti di un assetto adeguato, declinato in ambito organizzativo, amministrativo e contabile, anche in relazione con il Modello 231 e alla luce delle posizioni giurisprudenziali.

Come ulteriore fonte interessante, si ricorda il Dm 21 marzo 2023 del ministero della Giustizia, che, destinato alla verifica della sostenibilità del Piano di risanamento, contiene alla sezione II una check list inerente fra l’altro all’organizzazione dell’impresa.

La definizione di adeguatezza

L’articolo 2086 del Codice civile e l’articolo 3 del Codice della crisi non contengono una definizione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e neppure delle misure idonee a prevenire la crisi.

In base al documento della Fnc, per adeguati assetti si intendono procedure che garantiscano efficacia ed efficienza nella gestione dei rischi e del sistema di controllo interno, nonché flussi informativi idonei e tempestivi e indici segnaletici che consentano di evidenziare segnali di allarme di crisi. Un’altra importante indicazione di questo documento della Fondazione dei commercialisti è relativa alla proporzionalità, con la conseguente possibilità di adottare le soluzioni maggiormente indicate in funzione di caratteristiche e dimensioni dell’impresa. Su tale punto il medesimo documento osserva, però, che i doveri di implementare assetti o misure risultano pressoché omogenei per imprese societarie e individuali.

Ad esempio, quindi, nelle imprese di minori dimensioni o con attività meno complesse l’obbligo di dotarsi di assetti adeguati potrebbe essere adempiuto dotandosi di protocolli organizzativi semplici e idonei al contesto.

Istruzioni operative

In assenza di indicazioni delle fonti primarie, un utile riferimento è costituito dalle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, in base a cui per “assetto organizzativo” si intende: il sistema di organigramma e di funzionigramma e in generale il complesso di procedure e direttive per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità; le procedure di controllo e i flussi informativi efficaci fra organi e funzioni aziendali.

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