Riportiamo qui di seguito la versione integrale della relazione del Vice Presidente dell’Inrl, Gaetano Roberto sul principio di indipendenza svolta al convegno del Mef sulla revisione legale e codice etico e di indipendenza.
Oggi, al centro dell’attenzione vi è il “Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo.
Come sapete, il revisore legale svolge un ruolo di fondamentale importanza nel garantire l’affidabilità e la trasparenza delle informazioni finanziarie di un’azienda. Per svolgere tale ruolo in modo efficace, il revisore deve essere indipendente e imparziale.
Nel mio intervento, esplorerò il concetto di indipendenza del revisore, la rilevanza di tale principio all’interno del codice etico professionale – il nuovo “Codice Italiano di Etica e Indipendenza”; analizzerò alcune delle misure di salvaguardia che possono essere adottate per preservare l’indipendenza e mi concentrerò in particolare sull’indipendenza nel codice etico Italia rispetto alle altre attività di assurance diverse dalla revisione.
Definizione dell’Indipendenza del Revisore
L’indipendenza del revisore può essere definita come la sua capacità di svolgere le sue attività professionali in modo obiettivo e imparziale, senza essere influenzato da conflitti di interesse o da pressioni esterne. Questo principio è fondamentale per garantire che il revisore adotti un approccio critico ed imparziale nell’esame delle informazioni finanziarie di un’azienda.
NOTA: Definizione di “Indipendenza” da Glossario
L’indipendenza consiste in:
indipendenza mentale – lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti che compromettano il giudizio professionale, consentendo quindi a una persona di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale; e
indipendenza agli occhi di terzi – l’evitare fatti e circostanze talmente significativi, in base ai quali un terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici, concluderebbe, verosimilmente, che siano compromessi l’integrità, l’obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un membro del gruppo di revisione o del gruppo di assurance.
Ragioni dell’importanza dell’indipendenza:
Credibilità e fiducia: L’indipendenza dei revisori legali è essenziale per garantire la credibilità delle informazioni finanziarie e la fiducia degli investitori e delle parti interessate. Gli utenti delle dichiarazioni finanziarie si affidano alle opinioni dei revisori legali per prendere decisioni informate e basate su dati accurati.
Garanzia dell’obiettività: L’indipendenza assicura che i revisori legali siano in grado di valutare in modo imparziale le questioni contabili e finanziarie senza essere influenzati da fattori esterni. Ciò è fondamentale per una corretta valutazione del rischio, dell’adeguatezza dei controlli interni e della presentazione delle informazioni finanziarie.
Conflitto di interessi: L’indipendenza impedisce ai revisori legali di essere coinvolti in situazioni in cui potrebbero avere interessi personali o finanziari in conflitto con quelli dell’ente controllato. Ciò include evitare situazioni in cui i revisori legali potrebbero essere influenzati da relazioni familiari o finanziarie con i clienti.
Rilevazione di frodi e irregolarità: L’indipendenza è essenziale per consentire ai revisori legali di esercitare un controllo efficace sulle operazioni finanziarie e rilevare frodi o irregolarità. Se un revisore legale non è indipendente, potrebbe essere meno incline a sollevare domande scomode o a indagare su comportamenti sospetti.
Tutela degli interessi degli utenti: Gli utenti delle informazioni finanziarie, come gli investitori, come gli investitori e gli stakeholders, devono poter confidare che i risultati delle revisioni siano oggettivi e basati su una valutazione accurata e indipendente delle informazioni finanziarie. È importante sottolineare che l’indipendenza del revisore legale è essenziale per mantenere la fiducia del pubblico negli esiti della revisione. Senza l’indipendenza, la revisione perde la sua validità e la sua utilità. I revisori devono agire come guardiani della trasparenza e dell’integrità finanziaria, e ciò richiede una totale indipendenza dal soggetto da revisionare.
Infine, l’indipendenza è necessaria per garantire il rispetto delle norme e dei principi contabili applicabili e per soddisfare le esigenze regolamentari e legali.
Il codice etico per i Revisori Legali – “Codice Italiano di Etica e Indipendenza” (2023) e il principio di Indipendenza in Italia
Evito di ripercorrere quanto indicato nella premessa del codice italiano di etica e indipendenza perché egregiamente esposto dal Ragioniere Generale dello Stato dottor Mazzotta e quindi sorvolo sulle modalità con cui si è costituita la commissione tecnica per le redazione del codice e sulle finalità perseguite sorvolo altresì sulle direttive europee recepite e sui riferimenti agli articoli da 9 a 10 quinques del decreto legislativo 39/2010, come pure sulla natura, finalità, struttura e ambito di applicazione del codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività elaborati dalla Commissione tecnica.
Vorrei però porre l’accento sulla circostanza che questo codice è stato introdotto in due tempi la prima parte riguardante la deontologia professionale, senza i temi dell’indipendenza, nel 2018 ed oggi anche la seconda parte relativa all’indipendenza. Anche i principi ISA Italia sono stati introdotti in anticipo rispetto alla versione del codice oggi aggiornata e completa.
Perché ho ricordato questa scansione temporale, perché nel ritenere che il principio di indipendenza abbiamo un ruolo centrale all’atto dell’assunzione dell’incarico di revisione, ma anche successivamente, ben si comprende come l’adeguata mancata applicazione e valutazione di questo principio potrebbe inficiare, qualora l’incarico venga comunque assunto, il risultato della relazione con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine al cliente revisionato e al soggetto abilitato alla revisione. In questo senso però la commissione non poteva diversamente operare in quanto, come richiamato nell’intervento di apertura del convegno, si è reso necessario contemperare gli aspetti tracciati dalla nostra norma di riferimento con i principi internazionali in materia di etica, deontologia indipendenza adottati dallo IESBA, cui ci siamo ispirati pur non essendo tenuti a farlo in un quadro normativo europeo. E questo è stato l’aspetto più complesso perché, non potendo peraltro interpretare la norma italiana, ma solo applicarla ai principi, abbiamo dovuto equilibrare taluni aspetti mutuati dalle due fonti, ma talvolta non proprio in linea tra di loro, con l’unica preoccupazione di contemperare la norma col principio professionale. Se è stato possibile raggiungere questo risultato lo si deve al prezioso e qualificato contributo tecnico ed esperienziale dei rappresentanti in seno alla commissione degli Organi di vigilanza quali MEF e CONSOB che colgo l’occasione di salutare e ringraziare, il dottor Bessone in particolare che sin dall’inizio ne ha coordinato i lavori.
Per dare senso compiuto a questo contemperato ed equilibrato parallelismo, la struttura del codice italiano di etica e indipendenza riflette, per omogeneità con il testo del principio internazionale preso a riferimento, la medesima divisione in sezioni e la stessa numerazione dei paragrafi. Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza, pertanto, ancorchè predisposto tenendo anche conto del Codice Etico IESBA, contiene specifici adattamenti e localizzazioni, nonché l’eliminazione di alcuni paragrafi del principio internazionale e l’aggiunta di altri, al fine di rendere la disciplina in esso contenuta coerente con il complessivo quadro normativo italiano. Inoltre, altra peculiarità del nostro codice è quello di essere rivolto unicamente ai “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti” quando svolgono attività di revisione legale.
E’ stato però chiarito nell’Introduzione che l’applicazione del Codice Italiano di Etica e Indipendenza viene mantenuta con riferimento alla revisione limitata ed eventuali altri specifici incarichi di “assurance” .
“All’interno del Codice Italiano di Etica e Indipendenza è stato pertanto mantenuto l’utilizzo del termine “assurance”, in quanto il medesimo Codice trova altresì applicazione quando i “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti” svolgono eventuali altri incarichi di “assurance” per i quali la normativa primaria o secondaria o provvedimenti delle Autorità di vigilanza richiedono espressamente il rispetto dei principi di etica e indipendenza applicabili alla revisione legale.
Analogamente, è stato mantenuto nel Codice Italiano di Etica e Indipendenza il riferimento alla revisione limitata in quanto il medesimo Codice trova applicazione quando i “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti” svolgono eventuali incarichi di revisione limitata per i quali la normativa primaria o secondaria o provvedimenti delle Autorità di vigilanza richiedono espressamente il rispetto dei principi di etica e indipendenza applicabili alla revisione legale, nonché nei casi in cui in sede di conferimento di detti incarichi sia espressamente previsto che il soggetto incaricato si attenga ai principi di etica e indipendenza applicabili alla revisione legale.”
Pertanto la parte 2 del codice etico emanato dallo IESBA “Professional Accountants in Business” non è stata tradotta in quanto indirizzata ai professional accountants in business, vale a dire a quei professional accountants che operano all’interno di società, enti pubblici o privati, enti non profit o autorità e che non svolgono incarichi di revisione.
Analogamente la Parte 4B – “Indipendenza per gli incarichi di assurance diversi dagli incarichi di revisione e di revisione limitata” non è stata tradotta in quanto non inclusa nella delega di normazione secondaria prevista dagli artt. 9, 9-bis e 10 del D. Lgs. 39/2010. A tal proposito, si veda l’introduzione al presente Codice.
A tal proposito qualche ulteriore riflessione per successivi interventi alla tavola rotonda.
Necessariamente allineati al decreto legislativo 39/2010 il richiamato codice non prevede che venga indirizzato ai soggetti abilitati alla revisione quando questi svolgono una revisione volontaria o altre attività di assurance diverse dalla revisione legale, a meno che, come detto, una norma o un regolamento non lo prevedano espressamente come talvolta riscontrabile anche in alcuni provvedimenti di natura fiscale relativi ad attestazioni da parte di revisori legali.
Si potrebbe ritenere che, a differenza dei principi Isa Italia che afferiscono alle procedure che il revisore deve utilizzare per lo svolgimento del suo incarico professionale con un riscontro quindi applicativo sugli aspetti oggettivi della revisione, il codice etico declini una serie di comportamenti e valutazioni strettamente correlate al soggetto o ai soggetti incaricati della revisione legale. Prevalenza quindi dell’elemento soggettivo rispetto all’elemento oggettivo anche in correlazione alle violazioni che possono emergere di cui parlerò successivamente.
Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il “Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti”, anche denominato “Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 1.
Il Codice entra in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2023 o successivamente 1.Fermo restando il rispetto delle norme di legge, in via di prima applicazione i soggetti abilitati alla revisione individuano eventuali situazioni rilevanti ai fini del Codice Italiano di Etica e Indipendenza entro sei mesi dalla data della Determina e le gestiscono in conformità a quanto previsto dal Codice medesimo.
Per non essere ripetitivo su quanto già esposto dai colleghi solo una breve panoramica sul
Codice Italiano di Etica e Indipendenza che stabilisce i principi deontologici fondamentali e quelli di indipendenza che i revisori legali devono seguire. Il Codice fornisce un quadro concettuale che i soggetti abilitati alla revisione applicano per identificare, valutare e gestire i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali 1.
I principi fondamentali sono: integrità, obiettività, formazione, competenza e diligenza professionali, riservatezza e comportamento professionale.
Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza stabilisce regole e linee guida per aiutare i soggetti abilitati alla revisione ad applicare il quadro concettuale in relazione a diverse fattispecie1.
Evito l’analisi dei principi fondamentali del Codice Italiano di Etica e Indipendenza in quanto brillantemente esposti dai colleghi che mi hanno preceduto. In questa ultima versione del codice
è stata inserita una parte relativa all’indipendenza, che non era stata regolamentata dal precedente codice etico, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 2.
Rischi per l’indipendenza del revisore e Misure di salvaguardia
L’indipendenza del Revisore è fondamentale, ma ci sono vari rischi che possono minarla. È importante che i revisori siano consapevoli di tali rischi e prendano le misure necessarie per mitigarli.
Per affrontare questi rischi e promuovere l’indipendenza dei revisori, i codici etici stabiliscono le regole e le linee guida per la condotta professionale dei revisori. Il codice etico solitamente richiede ai revisori di identificare e valutare i potenziali rischi per l’indipendenza e di adottare misure appropriate per mitigarli.
Il Codice Italiano di Etica e Indipendenza definisce i principi d’indipendenza che consistono nell’applicazione del quadro concettuale previsto dal Codice con riferimento ai rischi per l’indipendenza relativi agli incarichi di revisione 2.
Una delle modalità per gestire i rischi è l’applicazione di misure di salvaguardia.
NOTA: Definizione “Misure di salvaguardia” da Glossario
Le misure di salvaguardia sono azioni, singole o combinate con altre, intraprese dal soggetto abilitato alla revisione che riducono efficacemente i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali entro un livello accettabile.
Prima di accettare o proseguire un incarico il revisore legale deve valutare e documentare il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività, l’eventuale presenza di rischi per l’indipendenza ed eventuali misure per mitigare tali rischi se accertati 2.
Le misure che i professionisti devono rispettare sinteticamente includono:
Indipendenza strutturale: Il revisore dovrebbe essere indipendente sia nella realtà che nell’apparenza. Ciò significa che dovrebbe essere separato dall’azienda che sta esaminando e non deve avere legami finanziari o personali che potrebbero compromettere la sua indipendenza. Ad esempio, il revisore non dovrebbe avere interessi finanziari diretti nell’azienda o avere parenti stretti che lavorano per l’azienda.
Indipendenza organizzativa: Il revisore dovrebbe operare in modo indipendente all’interno del proprio studio o della propria organizzazione. Ciò richiede l’implementazione di politiche e procedure interne che promuovano l’indipendenza e evitino conflitti di interesse.
Revisione interna ed esterna: Il revisore legale deve operare in un ambiente in cui la revisione interna e quella esterna collaborano tra loro. Questa collaborazione permette di garantire una valutazione più completa delle operazioni finanziarie e riduce il rischio di errori o frodi non rilevati.
Rotazione del revisore: La rotazione periodica del revisore legale è una misura che può contribuire a mantenere l’indipendenza. La rotazione può limitare l’eccessiva familiarità tra il revisore e l’azienda e favorire l’ingresso di nuove prospettive.
Divieto di rapporti di consulenza: Il revisore legale non può fornire servizi di consulenza gestionale o finanziaria all’azienda oggetto di revisione. Questo divieto evita potenziali conflitti di interesse in cui il revisore potrebbe essere portato a valutare le proprie decisioni di revisione in base alle conseguenze finanziarie per la società.
Separazione dei ruoli: Il revisore non dovrebbe assumere incarichi che possano compromettere la sua indipendenza. Ad esempio, non dovrebbe svolgere attività di consulenza o di gestione per l’entità che sta revisionando.
Valutazione dei conflitti di interesse: Prima di accettare un incarico di revisione, il revisore deve valutare se ci sono potenziali conflitti di interesse che potrebbero minare la sua indipendenza. In caso affermativo, dovrebbero essere adottate le necessarie misure correttive.
Divieto di interessi finanziari: Il revisore legale non deve avere interessi finanziari diretti o indiretti nell’azienda oggetto di revisione. Ciò significa che non può possedere azioni, obbligazioni o altre forme di partecipazione finanziaria nell’azienda che potrebbero influenzare la sua indipendenza.
Supervisione indipendente: La revisione da parte di una figura di supervisione indipendente all’interno dell’organizzazione di revisione è essenziale per garantire che il lavoro del revisore sia imparziale e rispetti i principi di indipendenza. La supervisione indipendente svolge un ruolo di controllo e verifica dell’operato del revisore, contribuendo a mantenere un ambiente di revisione libero da influenze indebite.
Norme di comportamento professionale: I revisori devono attenersi a norme di comportamento professionale rigorose e aderire strettamente al codice etico. Queste norme stabiliscono l’obbligo di agire in modo indipendente, evitando comportamenti che possano compromettere l’integrità della revisione, come favoritismi, pressioni indebite o influenze esterne.
Educazione e formazione continua: È importante che i revisori siano costantemente aggiornati sulle nuove norme e regolamentazioni in materia di revisione e indipendenza. La formazione continua aiuta a sviluppare una consapevolezza costante dell’importanza dell’indipendenza e delle misure necessarie per preservarla.
Sanzioni per la mancanza di indipendenza
La mancanza di indipendenza da parte di un revisore legale può comportare gravi conseguenze sia per il revisore che per l’azienda oggetto della revisione. La perdita di indipendenza può invalidare la revisione stessa e mettere in discussione la validità delle informazioni finanziarie. Ciò potrebbe portare a sanzioni legali, reputazionali e finanziarie per il revisore e mettere in pericolo la sopravvivenza dell’azienda.
Violazioni del Codice
R100.4 I paragrafi da R400.80 a R400.89 trattano i comportamenti che deve tenere il soggetto abilitato alla revisione quando identifica la violazione di una regola sull’indipendenza contenuta nella Parte 4A del presente Codice. Un soggetto abilitato alla revisione che identifica una violazione di qualsiasi altra regola del Codice (Parti 1 e 3) deve valutare la significatività della violazione e il suo impatto sulla capacità del soggetto abilitato alla revisione di conformarsi ai principi fondamentali. Il soggetto abilitato alla revisione deve inoltre:
(a) intraprendere quanto prima ogni azione possibile per gestire, in modo soddisfacente, le conseguenze della violazione; e
(b) decidere se comunicare la violazione alle parti interessate.
100.4 A1 Le parti interessate includono quelle che potrebbero aver subito le conseguenze della violazione o l’Autorità di vigilanza competente.
Possiamo identificare in ciò una sorta di autoregolamentazione, ovvero il codice etico può fare affidamento su un sistema di autoregolamentazione, dove i revisori stessi sono responsabili dell’applicazione e dell’adeguamento del principio di indipendenza. Questo potrebbe rappresentare un elemento di criticità sulla reale efficacia del controllo e dell’imparzialità nelle situazioni in cui i revisori potrebbero essere riluttanti ad ammettere o affrontare possibili conflitti di interesse.
Il principio di indipendenza del codice etico Italia rispetto alle altre attività di assurance
Il principio di indipendenza del codice etico per il revisore legale in Italia è applicabile non solo alle attività di revisione, ma anche ad altre attività di assurance svolte dai revisori. Il Codice deontologico dei revisori legali stabilisce che i principi di indipendenza, integrità e professionalità devono essere rispettati in tutte le attività professionali svolte dai revisori quando ciò è previsto dalla normativa e dai regolamenti vigenti.
NOTA: Definizione di “Incarico di assurance” da Glossario:
Un incarico in cui, all’esito delle procedure adottate in esecuzione dello stesso e sulla base degli elementi acquisiti, vengono espresse conclusioni con il fine di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori, diversi dal soggetto responsabile, sul fatto che il risultato della valutazione o della misurazione dell’oggetto dell’incarico è conforme a determinati criteri di riferimento.
Rientrano tra gli incarichi di assurance gli incarichi di revisione, gli incarichi di revisione limitata e gli altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad una informazione.
(Per le linee guida sugli incarichi di assurance si veda l’International Framework for Assurance Engagements emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board che descrive gli elementi e gli obiettivi di un incarico di assurance).
NOTA: Definizione di “Gruppo di assurance” da Glossario:
(a) Tutti i componenti del team dell’incarico di assurance;
(b) tutti gli altri soggetti che, all’interno del soggetto abilitato alla revisione o della sua rete, possono direttamente influenzare l’esito dell’incarico di assurance, ivi inclusi:
coloro i quali propongono la remunerazione del responsabile dell’incarico di assurance, o esercitano la diretta supervisione, la gestione o altra forma di controllo sullo stesso in relazione allo svolgimento dell’incarico di assurance;
coloro i quali forniscono consultazioni su questioni di natura tecnica o specifiche di settore, in relazione a operazioni o atti o fatti connessi all’incarico di assurance;
coloro i quali effettuano attività di controllo o di riesame della qualità in relazione allo specifico incarico, prima dell’emissione della relazione o alla data della medesima.
Le altre attività di assurance possono includere la revisione limitata, la revisione contabile volontaria, la certificazione di bilancio, la revisione delle informazioni non finanziarie e altre attività di controllo e verifica delle informazioni.
Nota: Definizione di “Incarico di revisione limitata” da Glossario
Un incarico di assurance condotto in conformità agli standard ISRE (International Standards on Review Engagements) o equivalenti, in relazione al quale un soggetto abilitato alla revisione, sulla base di procedure che non forniscono tutte le evidenze probative che sarebbero richieste per un incarico di revisione completa, esprime una conclusione in merito alla circostanza che non sono pervenuti alla sua attenzione elementi che lo abbiano indotto a ritenere che il bilancio non sia stato predisposto, in relazione a tutti i suoi aspetti significativi, in conformità con il quadro normativo dell’informazione finanziaria.
Nota: Definizione di “Gruppo di revisione limitata” da Glossario
(a) Tutti i componenti del team per l’incarico di revisione limitata;
(b) tutti gli altri soggetti che all’interno del soggetto abilitato alla revisione possono influenzare direttamente l’esito dell’incarico di revisione limitata, ivi inclusi:
coloro i quali propongono la remunerazione del responsabile dell’incarico o esercitano la diretta supervisione, la gestione o altra forma di controllo sullo stesso in relazione allo svolgimento dell’incarico di revisione limitata, inclusi coloro che si trovano a livelli gerarchicamente sovra ordinati al responsabile dell’incarico, fino al soggetto che è a capo del soggetto abilitato alla revisione;
coloro i quali forniscono consultazioni su questioni di natura tecnica o specifiche di settore in relazione a operazioni, atti o fatti connessi all’incarico;
coloro i quali effettuano attività di controllo o di riesame della qualità in relazione allo specifico incarico, prima della emissione della relazione o alla data della medesima;
(c) tutti coloro i quali, nell’ambito di un soggetto appartenente alla rete, possono influenzare direttamente l’esito dell’incarico di revisione limitata.
In queste attività, il principio di indipendenza richiede che il revisore mantenga una posizione neutrale e obiettiva e che eviti qualsiasi conflitto di interesse o influenza che possa compromettere la sua capacità di valutare in modo imparziale le informazioni oggetto dell’incarico.
Ad esempio, se un revisore svolge contemporaneamente la revisione contabile limitata e la consulenza finanziaria per la stessa organizzazione, potrebbe sorgere un conflitto di interesse che potrebbe minare la sua indipendenza. In questo caso, il revisore dovrebbe valutare attentamente la situazione e adottare le misure necessarie per mitigare il conflitto, ad esempio separando i team di lavoro, impegnando risorse diverse per le diverse attività o rivedendo la sua partecipazione diretta nelle attività di consulenza finanziaria.
Il principio di indipendenza del codice etico Italia mira quindi a garantire che i revisori mantengano la loro indipendenza in tutte le attività di assurance svolte, assicurando così la fiducia del pubblico nelle informazioni finanziarie e non finanziarie presentate dalle organizzazioni.
Conclusioni:
L’indipendenza è un principio fondamentale per il revisore legale, poiché contribuisce a garantire la fiducia e l’affidabilità delle informazioni finanziarie. Attraverso l’adeguata gestione dei conflitti di interessi, l’obiettività nel processo di revisione e la supervisione indipendente, i revisori possono svolgere il proprio lavoro in modo imparziale, fornendo un servizio di alta qualità che soddisfi le aspettative del pubblico e delle parti interessate. La salvaguardia dell’indipendenza richiede un impegno costante da parte dei revisori, delle società di revisione e delle autorità regolatorie per garantire che gli standard etici siano rispettati e preservati nel settore della revisione legale.
A seguito di questa mia relazione e per completezza di argomentazioni desidero illustrare alcune mie riflessioni relativamente ad alcuni punti dell’intervento della Presidentessa dello IESBA, ovvero:
- il nuovo codice etico IESBA 2022 ha posto rilevanza anche ai non assurance Services che abbiamo dovuto considerare nel codice italiano di etica ed indipendenza;
- Il suo riferimento, in caso di default di un’azienda, alla responsabilità troppo spesso attribuita solo al revisore legale per la non corretta informativa finanziaria agli stakeholders va allargata e ribaltata ad altri soggetti -entità che in realtà concorrono a determinarla (A tal proposito ho fatto riferimento al codice sulla crisi di impresa di cui al decreto legislativo numero 14 del 2019 che, nell’introdurre l’obbligo di nomina di un collegio sindacale – sindaco unico o revisore legale nelle piccole imprese in base ad alcuni parametri indicati dalla norma, ha modificato anche l’articolo 2086 del codice civile inserendo la responsabilità dell’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva in quanto gli viene imposto il dovere d’istituire “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale” e di attivarsi di conseguenza in base alla normativa in essere per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.
- L’altro tema importante che ha citato è quello relativo all’informativa sulla sostenibilità nei bilanci e la correlata applicazione del codice internazionale di etica indipendenza che lo IESBA vuole allargare ai non professionisti (no audit), mentre il nostro codice è rivolto esclusivamente ai revisori legali quando svolgono l’attività di revisione legale o alcuni servizi di assurance per i quali una norma primaria o secondaria prevede espressamente di uniformarsi al codice di etico ed indipendenza internazionale, ora italiano. Con il suo auspicio quindi che anche gli altri paesi si uniformino a questa impostazione dello IESBA.