Dal Sole24Ore.
Trust e Terzo settore: da rivedere l’accesso al Registro unico nazionale (Runts) per tali realtà. Alla luce dell’orientamento del ministero del Lavoro (si veda la circolare 9/2022) – che ha negato la possibilità per il trust di qualificarsi come «ente di carattere privato diverso dalle società» – il progressivo popolamento del Runts pone sempre più la necessità di prevedere un intervento correttivo soprattutto per quei trust che detengono la qualifica di onlus.
Simili trust, con la definitiva abrogazione della disciplina prevista dal Dlgs 460/1997, saranno costretti a devolvere il patrimonio accumulato in vigenza del regime onlus, perché impossibilitati ad iscriversi al Runts e a beneficiare delle relative agevolazioni, mantenendo la veste di semplice ente non commerciale.
Una situazione, questa, lesiva di posizioni giuridiche meritevoli di tutela se si pensa, ad esempio, alla rilevanza del trust nel Terzo settore come strumento di segregazione patrimoniale nell’ambito della legge sul Dopo di noi quale veicolo per lo svolgimento di attività caritatevoli a favore dei soggetti svantaggiati.
Il problema potrebbe risolversi alla radice con l’introduzione di una norma di legge che espressamente riconosca l’iscrivibilità nel Runts del trust (avente la mera soggettività fiscale) qualora persegua finalità di interesse sociale o solidaristico. Oppure con un radicale mutamento interpretativo rispetto alla citata circolare ministeriale.
Sul piano sistematico, occorre considerare che già per gli enti religiosi civilmente riconosciuti è stata identificata la possibilità di assumere la qualifica di Enti del Terzo settore pur in mancanza di soggettività giuridica, attraverso la costituzione di un “ramo” dedicato (articolo 4, comma 3, del Dlgs 117/2017).
Al pari del trust, il ramo si caratterizza per non essere un ente vero e proprio (almeno civilisticamente), bensì un patrimonio destinato per il perseguimento di specifici fini solidaristici.
Per gli enti religiosi, si ricorda che la riforma ammette l’accesso al Registro unico nazionale del Terzo settore mediante la costituzione di un apposito ramo e in presenza di tre precise condizioni:
i) l’adozione di uno specifico regolamento,
ii) la costituzione di un patrimonio destinato (un ramo),
iii) la tenuta di scritture contabili separate.
Un eventuale intervento legislativo potrebbe prendere spunto ed essere modellato sulla questa disciplina, riproponendo precisi vincoli e condizioni per l’assunzione della qualifica di ente del Terzo settore da parte dei trust.
Laddove, invece, non si dovesse arrivare a una soluzione di questo tipo a livello normativo o interpretativo, occorrerà comunque prevedere una norma transitoria in grado di correggere gli effetti della mancata iscrizione dei trust onlus nel Registro unico nazionale, anche per evitare censure di legittimità costituzionale della disposizione vigente.