Composizione negoziata, arrivano le linee guida per i compensi ai gestori


Sui principali quotidiani economici di riferimento – dal Sole24Ore a ItaliaOggi – è stato dato ampio risalto alle linee guida stilate per i compensi ai gestori della composizione negoziata nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento», che sono quindi applicabili nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore, disciplinate, rispettivamente, dagli articoli da 67 a 73 e da 74 a 83 del Codice della crisi e dell’insolvenza, nell’ambito delle quali un ruolo fondamentale è svolto dall’organismo di composizione della crisi (Occ).

Le Linee guida prevedono che i compensi dovuti a tale organismo, i quali comprendono anche la remunerazione del professionista indicato da tale organismo ai fini del compimento delle funzioni previste dalle disposizioni citate e gli eventuali rimborsi spese, si determinano:

• sulla base dei parametri previsti dall’articolo 16 e dall’articolo 14, comma 3, del decreto del ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202;

• mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d’opera intellettuale in base agli articoli 2230 e seguenti del Codice civile.

Il compenso deve essere quindi quantificato applicando all’attivo realizzato percentuali che variano, secondo scaglioni di valore crescente dell’attivo, dal 14% allo 0,45% e, secondo scaglioni di valore crescente del passivo, dallo 0,94% allo 0,06%, applicando una riduzione variabile dal 15% al 40%. In ogni caso, il compenso non può essere superiore al 5% dell’ammontare complessivo attribuito ai creditori per le procedure con passivo superiore a un milione di euro e al 10% per le procedure con passivo inferiore.

L’importo complessivo così determinato deve essere ripartito nelle seguenti tre fasi;

a) la fase degiurisdizionalizzata, relativa al procedimento istruttorio fino al rilascio della relazione dell’Occ;

b) la fase della procedura instaurata dinanzi al tribunale a seguito della presentazione della domanda;

c) la fase esecutiva (post omologazione), fino al rilascio della relazione finale.

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