Crisi d’impresa, corsìa preferenziale per la composizione negoziata in presenza di requisiti


Su ItaliaOggi. Precedenza assoluta alle procedure di composizione, in presenza dei requisiti, e alla soddisfazione concorsuale dei creditori, rispetto allo strumento dell’espropriazione forzata individuale. Nelle pieghe della nuova disciplina sulla crisi di impresa risulta evidente la presenza di una certa discrezionalità dei giudici sui temi della meritevolezza del debitore e della convenienza delle proposte, rispetto alle alternative liquidatorie.

Così il Consiglio nazionale del notariato – commissione studi processuali – nello studio n. 33-2023/PC del 20/03/2023, avente a oggetto l’espropriazione forzata immobiliare e la crisi da sovraindebitamento, di cui alla legge 3/2012. Il documento, innanzitutto, evidenzia che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del soggetto non fallibile (definito anche debitore civile), di cui alla legge 3/2012 sono state ripetutamente modificate nei contenuti sostanziali e, allo stato attuale, si collocano all’interno della disciplina sulla crisi di impresa (CCII), di cui al dlgs 14/2019, come aggiornato dalla legge 41/2023.

L’espropriazione forzata immobiliare è stata anch’essa oggetto di numerosi interventi normativi finalizzati a limitarne un generalizzato utilizzo, attraverso l’ideazione di strumenti alternativi di soddisfazione del debito, molti dei quali rimasti privi di riscontro pratico applicativo. L’esigenza di trovare altri strumenti, rispetto alla tradizionale esecuzione forzata, come indicato dal notariato, trova la sua ragione in alcuni limiti riscontrati nel procedimento esecutivo, strutturato per dare attuazione coattiva al diritto di credito di un debitore inattivo e assente. Lo studio, quindi, tenta di fornire un quadro di insieme della nuova disciplina, con l’attenzione rivolta agli elementi che la contraddistinguono rispetto a una tradizionale liquidazione, immobiliare in particolare, tenendo conto delle modifiche intervenute sull’impianto di entrambe le procedure (espropriazione e sovraindebitamento). In effetti, il primo intervento riguarda proprio la rivisitazione di detti strumenti con una armonizzazione della disciplina della crisi e dell’insolvenza del detto debitore, non fallibile, con quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni.

Previous Alta Formazione INRL - 1^ Sessione 2023 - 5° incontro Venerdì 26 maggio 9-13
Next Su Italiaoggi la solidarietà dell'Inrl per i professionisti delle zone alluvionate e l'attenzione per le nuove linee guida della Corte dei Conti per la revisione negli enti locali