Sul Sole24Ore un approfondimento sulla imminente scadenza che riguarda gli enti del Terzo Settore.
Enti del Terzo settore alla prova con l’approvazione del primo bilancio d’esercizio da depositare nel Registro (Runts). Il prossimo 30 giugno, infatti, per tutte le realtà per le quali l’iscrizione si è perfezionata entro il 30 settembre 2022, nonché per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale trasmigrate scatta l’obbligo di deposito del bilancio d’esercizio 2021 secondo i nuovi schemi ministeriali (Dm 5 marzo 2020).
Gli enti del Terzo settore nell’approvare il proprio bilancio entro un termine congruo che gli consenta di rispettare la scadenza del 30 giugno, dovranno fare i conti con i nuovi modelli di rendicontazione nonché con l’applicazione dell’ Oic35.
Particolare attenzione, ad esempio, con riferimento al principio contabile citato, dovrà essere prestata nella rilevazione delle erogazioni liberali e alle altre «transazioni non sinallagmatiche». In questo senso, quindi, in linea con l’Oic35 per le liberalità vincolate bisognerà procedere ad una differente contabilizzazione a seconda che il vincolo sia imposto dall’organo amministrativo o dal donante.
Nel primo caso, laddove l’ente vincoli risorse a progetti specifici, dovrà essere rilevato un accantonamento nelle voci del Rendiconto gestionale, A9 oppure E8 (nel caso in cui le somme siano destinate a copertura delle spese di supporto generale future), in contropartita alla voce Patrimonio netto vincolato AII 2) «Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali».
Nel caso, invece, di vincolo apposto da un donatore, l’ente dovrà rilevare le attività in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) «Riserve vincolate destinate da terzi» rilasciando la riserva in contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale o alla voce A10 o E9, anch’esse aggiunte dal principio contabile.
Analogamente gli enti nella predisposizione del bilancio dovranno prestare attenzione alla documentazione concernente la strumentalità e secondarietà delle attività diverse richiesta dall’articolo 13, comma 6 del Cts. Per gli enti che predispongono il bilancio nella forma ordinaria occorrerà riprodurre tale dichiarazione nella relazione di missione (punto numero 21 del Modello C), mentre quelli che utilizzano il rendiconto per cassa riporteranno tale documentazione in calce al rendiconto medesimo.