La legge e la giurisprudenza parlano chiaro: la revisione legale è una professione esclusiva e protetta e non una mera funzione esercitabile da altra categoria professionale. Ogni eventuale tentativo – invero ormai desueto – di svilire questa figura professionale si infrange contro gli incontestabili dettami della legislazione europea che – è sempre bene ricordarlo – è di rango superiore a quella nazionale. Il segretario generale dell’Inrl, Katia Zaffonato, nel ribadire il concetto riporta elementi circostanziati e documentati: “Basti ricordare le materie di esame previste dall’ articolo 4 D.Lgs 39/2010 agg. al D.Lgs. 135/2016, ovvero l’esame di idoneità professionale per l’iscrizione al Registro e l’esercizio della professione di revisore legale, quali la contabilità generale, la contabilità analitica e di gestione, la disciplina del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato; e ancora i principi contabili nazionali e internazionali l’analisi finanziaria, la gestione del rischio ed il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale e l’indipendenza, la tecnica professionale della revisione legale, il diritto civile e commerciale; per proseguire poi con materie di grande rilevanza come il diritto societario, il diritto fallimentare, il diritto tributario, la informatica ed i sistemi operativi, l’ economia politica, aziendale e finanziaria ed i principi fondamentali di gestione finanziaria. A fronte di tutte queste specifiche materie mi chiedo come non vengano riconosciute ai revisori legali le competenze in materia tributaria analoghe a quelle delle altre professioni contabili. Qui, ribadisce Zaffonato – sorge spontaneo domandarsi perché non si voglia il mercato dei servizi professionali contabili più meritocratico, competitivo e soprattutto migliore per il contribuente. È certamente uno spunto di riflessione per migliorare lo stato delle cose, considerato che il revisore legale può solo contribuire a migliorare la qualità delle prestazioni professionali tributarie nel loro complesso, nonché, di tutte quelle comunicazioni e dichiarazioni fiscali nelle quali è necessario apporre il visto di conformità. In virtù della preparazione professionale richiesta ai revisori legali ritengo incontestabile l’istanza – da tempo sostenuta dall’INRL – di far sì che revisori legali possano rappresentare il contribuente in commissione tributaria.” A supporto delle legittime rivendicazioni che l’Inrl sostiene da anni, è opportuno evidenziare alcune sentenze nelle quali viene esplicitamente menzionata la ‘professione’ del revisore legale, a partire dalla Corte costituzionale che con la sentenza n.437, depositata in cancelleria il 7 novembre 2002, che così si esprime: “Sul punto si osserva che ciò che rileva, ai fini del presente giudizio di costituzionalità, è esclusivamente la circostanza che lo svolgimento dell’attività dei revisori contabili è subordinato, in base ad una specifica e autonoma disciplina, all’iscrizione in un registro analogo ad un albo professionale, mentre è irrilevante considerare che nell’ambito delle relative prestazioni ve ne siano alcune che presentano elementi di analogia con le attività proprie dei ragionieri”. Anche la magistratura amministrativa, con il Consiglio di Stato, si è espressa in tal senso con il parere nr. 01589 del 2012 e la Sentenza Consiglio di Stato nr. 06132/2017, pubblicata il 28/12/2017, evidenziando che prima della riforma, infatti, la funzione di revisore contabile non era un titolo professionale a sé stante, potendo ritenersi un profilo interno alla professione di dottore commercialista, mentre sulla base dell’art. 2, comma 6, del dlgs 39/2010, si tratta di un titolo professionale vero e proprio. Si configurano quindi due distinte professioni, dottore commercialista e revisore legale, con effetti precisi ai fini della gestione degli albi relativi. “Si tratta – conclude Zaffonato – di asserzioni e sentenze inequivocabili che spingeranno sempre l’Istituto a tutelare, la figura del revisore legale in ogni ambito ed a far valere l’attuale legislazione europea riguardo ad ogni azione di delegittimazione della professione di revisore legale.” A ulteriore comprova è anche opportuno aggiungere che con il dlgs. nr. 39 del 27.01.2010 il legislatore ha previsto un’unica modalità per ottenere l’abilitazione da revisore legale, che è l’esame ad hoc, e che il decreto ministeriale attuativo (Decreto del ministero della giustizia nr. 63 del 19.01.2016), attualmente in vigore, prevede che, a partire dalle sessioni di esame del 2017 chi desidera solo l’abilitazione come revisore legale, deve superare l’esame da revisore legale presso il mef (sessioni annuali), mentre chi desidera sia l’abilitazione come dottore commercialista (o esperto contabile) sia come revisore legale, se non ha ancora superato l’esame da dottore commercialista (o esperto contabile), deve prima superare tale esame e, concluso il relativo tirocinio triennale, sostenere un “esame integrativo” per ottenere l’abilitazione anche come revisore legale. Qualora invece l’aspirante avesse già superato in passato l’esame da dottore commercialista (o esperto contabile), e concluso il tirocinio triennale (e non di 18 mesi) come revisore legale, deve comunque sostenere “l’esame integrativo” per ottenere la relativa abilitazione. Chiarissimi in tal senso anche l’art. 5 lett. c) del decreto del ministero della giustizia nr. 63 del 19.01.2016, la nota ministeriale prot. 10084 del 31.03.2017 e l’ordinanza ministeriale nr. 45 del 26.01.2018. “Ciò – ribadisce Zaffonato – conferma la distinzione degli ambiti e delle competenze professionali, per l’esercizio delle quali sono previsti albi ed elenchi distinti e con distinte modalità di accesso, per cui il dottore commercialista non può esercitare la professione di revisore legale se prima non completa il tirocinio triennale e non sostiene un apposito esame, necessario per l’iscrizione al registro nazionale tenuto dal mef. Pertanto, l’istituto nazionale revisori legali (associazione sindacale di categoria da 67 anni) continuerà ad agire per il pieno riconoscimento ed il rispetto delle competenze e del ruolo del revisore legale, con ciò non si intende invadere alcun ambito di competenze altrui, ma si pretende solamente – com’è legittimo fare – il rispetto del proprio ruolo e della propria figura professionale, esercitata a pieno titolo, che non può essere assolutamente svilita ad una mera funzione.” Per questo, recentemente, l’Inrl si è fatto promotore di una consulta delle professioni contabili, che possa, nel pieno rispetto delle competenze specifiche di ciascuna professione, operare nell’interesse superiore del cittadino e della società.
Revisori News
La ragioneria dello stato completa la composizione del comitato consultivo per il controllo di qualità
A seguito della determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. n. 28368 del 17 febbraio 2023, con la quale è stato costituito il Comitato consultivo in materia di controllo della qualità e visto l’avviso protocollato il 6 aprile scorso con il quale si ravvisava la necessità di integrare il suddetto Comitato fino a un massimo di tre ulteriori componenti, al fine di ampliarne la rappresentatività rispetto alla platea dei soggetti iscritti al registro dei revisori legali e valutate le istanze dei professionisti che avevano presentato una candidatura, si è deciso di completare la integrazione del comitato con l’inserimento di Ciriaco Monetta, attualmente Presidente dell’Inrl, di Valeria Fazi e di Anna Maria Ruggieri. La presenza di Monetta nel comitato è motivo di soddisfazione da parte dell’istituto.
A maggio due nuovi appuntamenti dell’Alta Formazione Inrl
Prosegue con successo di partecipanti il programma di alta formazione predisposto dall’Inrl per il 2023 e nel mese di maggio, dalle 9,00 alle 13, sono programmati altri due appuntamenti: venerdì 12 il professor Giuseppe Torluccio tratterà il tema degli strumenti finanziari, il trattamento delle perdite attese e inattese, mentre il professor Lorenzo Veroli affronterà il tema dell’utilizzo della centrale rischi bankitalia quale indicatore sintetico della sostenibilità finanziaria. Mentre venerdì 19 maggio sarà la volta della docente Anna Maria Ruggieri sul tema degli incarichi di limited assurance e standard applicabili; seguirà poi la docenza del professor Riccardo Bauer sul tema della revisione contabile dei bilanci di liquidazione. Le ore di formazione sono accreditate al mef e per avere ulteriori informazioni si può contattare la segreteria dell’istituto alla email: segreteria@revisori.it
Pubblicato il nuovo numero del bimestrale dell’Inrl
Nel nuovo numero del bimestrale dell’Inrl, ‘Il Giornale del Revisore’, pubblicato in questi giorni, l’evoluzione della professione contabile ed una serie di approfondimenti tra i quali la sostenibilità economica ed ambientale, dall’economia all’ecologìa aziendale; la responsabilità sociale di impresa e le performance aziendali; il resoconto dettagliato del convegno dell’Inrl sul bilancio degli enti locali tra investimenti pnrr, gestione dei servizi e società partecipate ed una lunga intervista al Presidente di Infocamere, Lorenzo Tagliavanti. Il periodico dell’istituto si può scaricare in formato digitale direttamente dal sito dell’inrl.