Su italiaoggi la ferma presa di posizione dell’inrl sulle tariffe per l’attività di revisione


A pochi giorni dalla scadenza dei termini per le nomine dei revisori legali nelle Srl, torna alla ribalta il tema caldo delle tariffe, da tempo sotto stretta osservazione da parte dell’Inrl come conferma il Presidente dell’istituto, Ciro Monetta: “Da anni siamo impegnati in una capillare azione a sostegno del giusto riconoscimento economico nell’attività professionale di revisione legale che, proprio alla luce della significativa evoluzione che ha assunto il ruolo del revisore legale nelle imprese private e pubbliche, rappresenta una condizione essenziale per portare a compimento il difficile e sempre più responsabilizzato lavoro di monitoraggio ‘non’ solo contabile delle imprese. È bene anche ricordare – ha aggiunto Monetta – che a breve inizieranno anche le ispezioni del Ministero preposto sul controllo di qualità della revisione legale ed è proprio in tale contesto che rientra il ragionamento sulla tariffa, perché se questa fosse troppo bassa rispetto al piano di revisione, ciò desterebbe non poche perplessità in corso di ispezione. A tal proposito è bene ricordare che a seguito degli esiti di queste ispezioni, se dovessero risultare anomalìe sulla congruità del compenso, si rischierebbero pesanti sanzioni oltreché, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro dei revisori.”

Monetta ha poi completato la sua osservazione evidenziando che di recente si stanno evidenziando, nell’alveo dei controlli contabili presso le PMI, compensi completamente fuori da ogni ragionevole conclusione. Ma l’Inrl, nella sua veste di sindacato e in virtù della propria mission, vigilerà su queste azioni, monitorando tutte le eventuali incoerenze (magari anche con segnalazioni direttamente al Mef) a tutela e salvaguardia di tutti i Revisori Legali. Inoltre, Monetta osserva: è opportuno ricordare che prima dell’accettazione dell’incarico – bisognerà analizzare l’indipendenza (questa con estrema minuziosità), il rispetto delle norme deontologiche, esaminare la rischiosità del lavoro di revisione legale, verificare l’integrità e la reputazione del potenziale cliente, constatare che l’imprenditore riconosce le proprie responsabilità sul bilancio e sul sistema di controllo interno. Ma, cosa più importante, il ruolo e le responsabilità del revisore legale richiedono anche la quantificazione del compenso professionale. Tale quantificazione non può essere subordinata a nessuna condizione, non può nemmeno essere fissata in funzione dei risultati della revisione legale, né tantomeno può minimante dipendere dalla prestazione di altri servizi diversi dalla revisione da parte dello stesso revisore. Infatti, la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento della revisione legale e della loro appropriatezza va effettuata secondo quanto richiesto dal comma 10 dell’art. 10 del D.lgs. 39/2010. Un equo compenso è indice di qualità ed affidabilità del lavoro di revisione legale e, proprio per questo motivo occorre determinare i tempi e le modalità di espletamento della revisione legale avendo particolare riguardo ai parametri più importanti, in particolare: la dimensione, composizione e rischiosità delle grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie più significative del bilancio ed eventualmente, del bilancio consolidato; la preparazione tecnica e l’esperienza professionale che il lavoro richiede; nonché la  necessità di garantire, oltre alla materiale esecuzione delle verifiche anche un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo.

In conclusione il compenso per l’incarico della revisione legale, disciplinato dall’art. 10, comma 10 del D.lgs 39/2010, deve anche essere interpretato con il combinato disposto di cui all’art. 20, comma 13 del suddetto decreto: ^Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché’ del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale^.Ciò significa che quando il Mef procederà al controllo sulla qualità della revisione legale, le carte di lavoro, riguardante l’autovalutazione delle risorse e la stima del compenso professionale per lo svolgimento dell’incarico, rientreranno nella verifica e saranno valutate unitamente a tutte le altre carte di lavoro attinenti alle procedure di revisione eseguite. Pertanto proprio in virtù di quanto esposto dalla legge non è assolutamente possibile determinare forfettariamente il compenso per l’attività della revisione legale.”

Al webinar dell’istituto i rischi di compliance

Grande interesse ha suscitato il webinar gratuito dell’Inrl dedicato ai rischi del compliance, condotto dall’avvocato Milena Castiello, giurista d’impresa, che ha evidenziato come: “Il proliferare normativo, nazionale comunitario e internazionale, pone e impone a ciascun’impresa di orientare e declinare la propria attività sempre più in un’ottica di affannata gestione quotidiana dei rischi connessi dalla pletora di normative che afferiscono al core business di ciascuna. Donde l’esigenza, cogente, di monitorare, gestire e armonizzare, in una prospettiva di pacifica convivenza, normative differenti che coesistono nell’ambito dei medesimi processi. Perché allora, non improntare un metodo “integrato” e condiviso che consenta di ottimizzare in termini di efficacia e di efficienza, gli sforzi organizzativo – gestionali e economici profusi? Ė ormai dato acquisito – ha proseguito l’avvocato Castiello – che il rischio di compliance, ossia di non conformità alle norme, comporta per le imprese il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni reputazionali in conseguenza di violazioni di norme imperative ovvero di autoregolamentazione, molte delle quali rientrano nel novero dei reati di cui al dlgs. 231/2001

Gestire ciascun rischio quale monade isolata è approccio vetusto: “la gestione dei numerosi obblighi di compliance, secondo un approccio tradizionale, può risultare connotata da una pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti, controlli potenzialmente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività. Il passaggio ad una compliance integrata potrebbe permettere invece agli Enti di: razionalizzare le attività (risorse, persone, sistemi, ecc.); migliorare l’efficacia ed efficienza delle attività di compliance e facilitare  la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di compliance, anche attraverso l’esecuzione di risk assessment congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di compliance”.

“Inoltre – ha aggiunto Castiello – c’è l’opportunità di favorire il dialogo, lo scambio di informazioni e reportistica, in un’ottica di collaborazione e coordinamento, tra le diverse figure aziendali interne ed esterne preposte al controllo.”

Al fine di realizzare tutto questo l’avvocato Castiello ha sottolineato come le imprese  potranno riferirsi alla ISO 37301, adottata in Italia nel 2021 come UNI ISO 37301Sistemi di gestione per la compliance – Requisiti con guida per l’utilizzo”, la quale prevede che un’organizzazione possa ottenere la certificazione del Sistema di Gestione per la Compliance rilasciata da un organismo di terza parte. Tale ISO 37301 puntualizza che il sistema di gestione per la compliance dovrebbe essere basato sui principi di buona governance, proporzionalità, integrità, trasparenza, accountability e sostenibilità.

“Essere una impresa compliant  – ha poi aggiunto Castiello – ha un costo immediato (si pensi ai professionisti coinvolti nei processi di adeguamento o che rivestono funzioni di controllo, ai sistemi di certificazione implementati, ai costi del personale e dei mezzi di gestione che consentono un’operatività “in sicurezza”, al perseguire una politica fiscale trasparente, agli strumenti per garantire un trattamento lecito dei dati personali, etc). Tuttavia, forse, sono, oramai, maturi i tempi per inculcare il concetto di investimento. Investire nella cultura aziendale della legalità e della conformità normativa paga e ripaga. A conforto di ciò anche la recente giurisprudenza. Per anni i giudici sono stati vessatori nei confronti di imprese che avevano adottato modelli 231 non idonei, stigmatizzando e condannando le stesse invocando, talora, senza definire un perimetro cogente, la c.d. colpa di organizzazione. Ebbene sembra che nuovo vento giuridico stia soffiando: in tal senso vedasi la pronuncia della Corte di Cassazione-sentenza Impregilo bis (Cass. pen., ud. 11 novembre 2021, dep. 15 giugno 2022, n. 23401) in forza del quale l’accertamento della responsabilità dell’ente deve essere necessariamente rigoroso: il giudice non può limitarsi ad un mero vaglio sull’adeguatezza del modello “in astratto.” Prevenzione e accountability sono, dunque, gli assiomi indefettibili affinché ciascuna impresa possa attuare, in modo consapevole e fruttuoso, la migliore forma di compliance integrata idonea ad arginare, entro il sentiero del rischio accettabile, qualsivoglia forma di rimproverabilità in termini di “colpa di organizzazione”.

Revisori News                               __

A Bari un convegno dell’Inrl su “Nuovi scenari degli ETS           alla luce della riforma”

Si terrà il prossimo 21 aprile a Bari, presso la Sala Odegidria- Cattedrale di Bari, dalle ore 15, un convegno promosso dall’Inrl e dall’associazione nazionale dottori commercialisti  su un tema di estrema attualità Nuovi scenari degli ETS alla luce della riforma, moderato da Pasquale Larocca – presidente del tribunale ecclesiastico interdiocesano pugliese – assistente spirituale Adcc. Oltre agli interventi del presidente dell’Inrl, Ciro Monetta, delpresidente di Andcc, Cinzia Salatino, delpresidente del cndcec Elbano De Nuccio, dell’arcivescovo di Bari S.E. Mons. Giuseppe Satriano, e del presidente odcec di Bari, Saverio Piccarreta. Nel programma sono poi previste le relazioni di Pasquale Ferrante, coordinatore forum terzo settore Puglia  sul tema “Gli Enti religiosi nella dimensione del Terzo settore, lo spazio aperto dell’impegno sociale verso le Comunità”,  di Francesco Lozupone, avvocato del foro di Foggia  sul tema “Enti ecclesiastici e terzo settore: principi e definizioni contenute nella Riforma. Regolamento, patrimonio destinato e ramo di attività”, di Simona Accettura, dottore commercialista in Bari  sul tema “Aspetti fiscali della riforma del terzo settore e riflessi sugli enti ecclesiastici”,  e di Paolo Mauriello – dottore commercialista e revisore legale in Napoli  sul tema “Le novità del Terzo Settore con particolare riferimento alla Revisione Legale.”     La partecipazione al convegno è gratuita ed attribuirà i crediti formativi agli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in funzione delle ore di effettiva presenza sino ad un massimo di 3 crediti formativi.

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