Su ItaliaOggi.
Professionisti con il fiatone, alla rincorsa dell’ottenimento last minute dei presupposti per iscriversi all’albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii). Chi non risulterà iscritto, infatti, dal prossimo 1 aprile, non potrà ricevere incarichi o attestare i piani di risanamento per i quali, magari, ha già in corso l’incarico conferito dal cliente (si veda ItaliaOggi del 25 gennaio). La data dell’1 aprile sarà in pratica il Dday perché avverrà la pubblicazione on line dell’albo e da quel giorno entreranno definitivamente ed effettivamente in vigore gli articoli 358 e 2, co. 1, lett. o) del Ccii. Le due disposizioni, rispettivamente, prevedono l’obbligo di affidare, da parte dei magistrati, gli incarichi nelle procedure del Ccii ai soli professionisti iscritti all’albo e attribuiscono i presupposti professionali essenziali a chi è legittimato ad attestare i piani di risanamento delle imprese in crisi, senza i quali non si è professionista (qualificato) indipendente.
Le domande presentate. Secondo le informazioni raccolte da ItaliaOggi, delle circa 9 mila domande presentate, poco meno di 1 migliaio ha ricevuto richieste di integrazione. Dal portale le domande che sono in regola risultano, tuttavia, ancora in fase istruttoria poiché solo il prossimo venerdì 31 marzo verrà firmato il decreto di convalida e pubblicazione del portale, così come previsto dal decreto attuativo. Anche le domande che potrebbero ricevere il diniego, comunque, riceveranno richieste chiarimenti e, così, potranno avere una chance in più per l’accoglimento, lasciando valido anche il versamento del contributo di 150 euro già versato. Curiosità: la maggioranza assoluta dei futuri iscritti all’albo pare provenga dall’ordine dei commercialisti, a riprova che la professione di gestore della crisi è di prevalente componente aziendalistica.
La fine del periodo transitorio per il primo popolamento. Sino al 31 marzo, chi ha maturato le pregresse esperienze (due incarichi) di curatore, commissario o liquidatore giudiziale dovrà presentare la domanda per ottenere i benefici della deroga ai presupposti ordinari per l’iscrizione all’albo. Dopo tale data varranno solo i presupposti standard, ovvero: il corso di formazione preliminare e il tirocinio professionale di 6 mesi. Per avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro il corso deve essere di 40 ore, per gli altri di 200 ore. I due incarichi validi conferiti dall’autorità giudiziaria, devono essere stati ricevuti in un quadriennio continuativo nella finestra temporale 15 luglio 2022- 17 marzo 2015, come chiarito (e rettificato) dalla circolare del Ministero della giustizia del 13 marzo scorso (si veda ItaliaOggi del 14 marzo).
Il tirocinio professionale e l’autocertificazione. Con la predetta circolare e la pubblicazione delle nuove faq sul sito ministeriale, via Arenula ha allargato i presupposti per l’espletamento del tirocinio professionale obbligatorio richiesto dall’art. 356 Ccii che richiama l’art. 4, comma 5, lett. c) del dm 202/2014. Detta disposizione prevede, infatti, che è necessario, per iscriversi all’albo, avere svolto un periodo di tirocinio di durata non inferiore a mesi sei, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi abilitanti, che abbia consentito l’acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni. Il tirocinio è obbligatorio per tutti, anche gli iscritti agli ordini regolamentati. La circolare 13 marzo ha precisato che il tirocinio può, tuttavia, essere anche antecedente o successivo (ovvero concomitante) al corso svolto dall’interessato. Così, dunque, chi intende iscriversi deve autocertificare (si veda il modello disponibile nella sezione documenti) secondo quanto previsto nella sezione D.4 delle faq, ai sensi dell’art. 4, co. 2, lett. d) del dm n. 75/2022, l’acquisizione dell’esperienza pratica svolta. L’autocertificazione deve essere rilasciata dall’interessato, tuttavia, essendo necessario che anche il dominus che ha preso in tirocinio il praticante dichiari di avere ricevuti incarichi professionali, è bene che l’autocertificazione sia presentata in modo completo e senza errori, in merito ai tempi e modalità del tirocinio.