Sul sole24ore l’analisi del consigliere nazionale Inrl giuseppe castellana e di Giusto Balletta sui rischi di crisi aziendali nelle società pubbliche


Sul Sole24Ore di oggi una interessante analisi del consigliere nazionale dell’Inrl Giuseppe Castellana e di Giusto Balletta sulle crisi d’impresa nelle società pubbliche. Il concetto ed il ruolo dell’impresa nel tessuto economico e sociale vanno oggi ben oltre il mero esercizio  professionale di “un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”, di cui all’art. 2082 del c.c…

Il legislatore aveva nel tempo inteso garantire la contemperazione e l’equilibrio di tutti gli interessi – individuali e collettivi – sussistenti nelle procedure concorsuali; di qui la presenza del P.M. – in disparte i rilievi penalistici – anche a salvaguardia degli interessi collettivi.

Con D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), è stata disciplinata la materia delle partecipazioni societarie delle PPAA. All’art. 6, co.2, è previsto che “Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.”  

Il combinato disposto dell’art. 6 e 14 del TUSP introduce precisi strumenti e procedimenti atti a monitorare lo stato di salute della società, facendone emergere le eventuali patologie prima che sopraggiunga lo stato di crisi irreversibile, in presenza del quale ha luogo l’attivazione della procedura fallimentare.

Il TUSP, peraltro, non disciplina in modo dettagliato il contenuto della Relazione sul Governo Societario, limitandosi ad indicare che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art.6, co.2), gli ulteriori strumenti di governo societario (art.6, co.3),le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati (art.6, co.5).

Nel 2019 con documento FNC-CNDCEC sono state proposte indicazioni per la redazione della RGS. Tenuto conto che il TUSP fa riferimento a “indicatori” e non a “indici”, sono individuati alcuni  strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio (analisi di indici e margini di bilancio, analisi prospettica attraverso indicatori).

Nel 2021 l’ulteriore contributo pervenuto dal MEF (“Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”), con una nuova e moderna definizione di “crisi aziendale” :

Il rischio di crisi aziendale può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un’impresa, non solo per il profilo economico-finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate), ma – più in generale – aziendale. Il concetto di rischio va, pertanto, declinato, in senso ampio, arrivando ad interessare la struttura e l’organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo, ambientale.

Secondo il MEF devono considerarsi anche indicatori di tipo qualitativo ricavati in via extra-contabile, quali informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi non rilevabili e misurabili con strumenti tradizionali. Segue una descrizione dettagliata delle singole tipologie di rischio e delle operazioni di risk  assessment tipiche. Tale approccio, più ampio ed olistico, riconosce la necessita di competenze più estese e complesse, eccedenti quelle meramente contabili.

Nel frattempo, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che privilegia la prevenzione delle situazioni di possibile compromissione della continuità aziendale. In tal senso anche l’introdotta modifica dell’art. 2086 del c.c., con cui il  principio della continuità aziendale si evolve rispetto alla mera visione prospettiva presupposta alla valutazione delle voci di bilancio codicistica di cui all’art. 2423-bis c.c..

Da quanto sopra emerge che TUSP ha contenutisticamente anticipato il CCII, ed enucleato principi di Enterprise Risk Management certamente qualificabili come best practices, potenzialmente estensibili a tutte le imprese, atteso che il “programma di valutazione del rischio di crisi”, se obbligo esplicitato per le società pubbliche, risulterebbe implicitamente considerato dal novellato art. 2086 del c.c.

L’ERM necessita di competenze specialistiche  che possano fornire una assurance adeguata, purché dotate della necessaria indipendenza, od anche terzietà con il ricorso all’outsourcing.

Un corretto risk management, unitamente ad una corretta e completa informazione sul punto alla proprietà, può certamente contribuire a far sì che l’impresa continui ad esistere nel tempo in modo redditizio e socialmente responsabile.

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