Pnrr, procedure semplificate e proroghe delle deroghe al codice appalti per tutte le opere


Da ItaliaOggi un aggiornamento sul PNRR. Procedure autorizzative semplificate; proroghe fino a fine anno delle deroghe al codice appalti su tutte le opere del Pnrr; rinnovabili fino a fine anno gli accordi quadro in essere e in scadenza entro il 30 giugno; affidamenti diretti di servizi tecnici fino a soglia Ue per l’edilizia scolastica, settore in cui i sindaci agiranno come commissari straordinari. Sono queste alcune delle numerose novità apportate in tema di attuazione degli interventi Pnrr dal decreto legge semplificazioni varato ieri dal consiglio dei ministri e in fase di diramazione. Il primo filone di intervento attiene alla riduzione dei tempi per le fasi approvative degli interventi delle opere previste dal Piano la cui conclusione, come è noto, è fissata al 2026. In particolare il decreto in fase di diramazione stabilisce che per casi straordinari ed eccezionali si potrà saltare la procedura di valutazione dell’impatto ambientale ma occorrerà una richiesta specifica da parte del ministero competente (ambiente). Non sarà più tollerato il semplice dissenso ma occorrerà che chi si oppone definisca anche una soluzione alternativa (di mitigazione dell’impatto) atta a superare l’impasse. Vengono estese a tutti gli investimenti collegati al Pnrr (quindi non in esso previsti) le semplificazioni già contenute nella legislazione speciale e per gli interventi del Piano. Di particolare impatto l’estensione a tutte le opere Pnrr di competenza del ministero delle Infrastrutture della procedura autorizzativa di cui alle 10 opere dell’allegato al decreto 77/2021 (fra cui la diga foranea di Genova, la Salerno- Reggio-Calabria dell’AV).

Un secondo filone riguarda l’estensione a tutte le opere del Pnrr alcune disposizioni semplificate finora limitate agli investimenti per ferrovie, carceri e tribunali. In deroga al codice appalti si autorizzano anche per questi interventi le gare per appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità a condizione che il progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui alle linee guida dettate dal Mims ad agosto 2021. Vengono poi introdotte semplificazioni sulla gestione delle conferenze dei servizi, da svolgersi in forma semplificata, la cui determinazione conclusiva e approvativa del progetto dovrà comprendere in sé ogni autorizzazione e tenere conto di tutti i pareri, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La verifica preventiva dell’interesse archeologica verrà acquisita nel corso della conferenza dei servizi.

Si prevede l’applicazione anche a queste opere della disciplina in tema di conferenze di servizi semplificate da parte della stazione appaltante stabilendo nel contempo che quanto deciso in conferenza dei servizi conterà anche ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri, autorizzazione e nulla osta.

Sempre sul fronte delle deroghe si prorogano al 31 dicembre 2023 le disposizioni eccezionali previste dal dl n. 76/2020 (decreto semplificazioni) che derogava al codice appalti per una serie di disposizioni: soglie per l’affidamento diretto ivi previste (per lavori fino a 150.000 euro e 139.000 per servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione); l’esenzione dall’obbligo di prestare le garanzie provvisorie o, nel caso in cui siano richieste, il loro dimezzamento; l’obbligo di aggiudicazione entro due mesi dall’atto di avvio del procedimento ovvero, per i contratti sopra soglia, entro sei mesi; possibilità di utilizzare la procedura negoziata negli appalti sopra soglia quando non possono essere rispettati i termini ordinari; semplificazioni delle verifiche antimafia; possibilità di sospendere l’esecuzione dei lavori per le sole ragioni tassativamente indicate; rimane sempre autorizzata la consegna dei lavori/ l’esecuzione del contratto in via d’urgenza; riduzione dei termini procedimentali per le procedure ordinarie conformemente a quella disposta per ragioni d’urgenza, senza obbligo di motivare in merito alle ragioni d’urgenza; facoltà della SA di imporre all’OE l’obbligo di visitare i luoghi; facoltà di adottare la conferenza semplificata in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, con i termini di cui all’art. 13 del dl n. 76/2020. Modello Genova rafforzato per l’edilizia scolastica: per appaltare i lavori di edilizia scolastica in tempi più stretti, e superare la carenza di competenze interne alla p.a. titolare delle strutture, i sindaci, i presidenti di provincia e di città metropolitana potranno operare come commissari straordinari. E potranno anche ricorrere ad altre stazioni appaltanti pubbliche, evitando l’imbuto di Consip o stazioni regionali (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi del 14/2/2023). Prevista inoltre la costituzione equipe formative per supportare le scuole nella realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione sempre legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Previsti affidamenti diretti fino a 215 mila per servizi tecnici inerenti l’edilizia scolastica.

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