Codice della crisi: una sentenza detta le tempistiche sull’omologazioone della transazione fiscale


Da un articolo sul Sole24Ore. La domanda di omologazione forzosa della transazione fiscale non può essere presentata – nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – prima che sia decorso il termine di 90 giorni appositamente stabilito dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 63 del Codice della crisi. È questo l’ineccepibile principio affermato dal Tribunale di Catania (presidente Sciacca, relatore De Bernarndin) con decreto del 19 gennaio 2023, relativo a un caso in cui il 28 novembre 2022 un’impresa, gravata da un rilevante indebitamento tributario, aveva richiesto a tale Tribunale l’omologazione di una transazione fiscale che aveva proposto all’agenzia delle Entrate solo tre giorni prima.

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