È nulla, ma soprattutto priva di utilità pratica, la cartella esattoriale notificata in vigenza di un piano di composizione dei debiti da sovraindebitamento o piano del consumatore previsto dalla legge 3/2012 e contenente debiti anteriori all’omologazione.
La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n.166/2023, depositata il 23/12/2022, non ha dubbi nel ritenere ridondante la pretesa dell’Agenzia della riscossione in termini di debiti fiscali richiesti con cartella, quando vi è vigente un accordo omologato che abbia già incluso tutti i debiti con il fisco.
Ricorda il collegio meneghino che la prassi da seguire per riscuotere i debiti già inseriti nel piano di rientro ha un contenuto non ordinario.
Secondo l’articolo 25, comma 1-bis, del dpr n. 602/1973 si prevede infatti che per i crediti, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, «il concessionario della riscossione – in deroga alle regole ordinarie – notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai sensi della legge n. 3/2012; 2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi della legge n. 3/2012».