Tutele per la malattia dei professionisti senza bussola. Per poter usufruire della sospensione dei termini in caso di malattia o infortunio, il professionista dovrà contattare preventivamente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per avere la conferma in merito a documentazione da inviare, iter da seguire e termini da rispettare. Questo perché, allo stato attuale, «non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’Agenzia delle entrate». E’ quanto suggerisce il sistema ordinistico. Al momento, infatti, non esiste un percorso standard definito con l’Agenzia delle entrate per ottenere la sospensione, «non avendo l’Agenzia individuato per ciascuna casistica la documentazione occorrente», come si legge nel pronto ordini. Pertanto, si legge in un breve articolo su ItaliaOggi: “in presenza delle fattispecie e dei presupposti previsti dalla legge, si consiglia di preparare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia, uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell’attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute e degli altri presupposti.”