Su ItaliaOggi un interessante articolo di Luciano De Angelis. Le società dotate di collegio sindacale hanno utilizzato, in questo primo anno, con frequenza molto più rilevante l’istituto della composizione negoziata rispetto a quelle prive di organo di controllo. Il rapporto, se ci si limita esclusivamente ad un confronto fra società a responsabilità limitata e società per azioni è pari ad 1 a 7. E’ quanto deriva da una elaborazione, dei dati Unioncamere emanati nel dicembre 2022 in merito alle 470 società che fino al mese di novembre 2022 avevano fatto ricorso al nuovo istituto della composizione negoziata.
I dati Unioncamere relativi al 2022 aggiornati al 15 novembre evidenziano che fra le società a responsabilità limitata 322 avevano fatto ricorso al nuovo istituto della composizione negoziata introdotto dal codice della crisi e dell’insolvenza il 24 agosto 2021 (con il dl 118 ma di fatto vigente a seguito del decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 28-9-2021), mentre le spa erano 48. Tralasciando i dati di società di persone e imprese individuali (39 e 47 rispettivamente che comunque confermano ed amplificano la tendenza), evidenziamo che su circa 1.282.000 srl iscritte al registro delle imprese all’1 gennaio 2022 (si veda ItaliaOggi Sette del 22 agosto 2022) lo 0,025% avevano fatto ricorso alla composizione negoziata mentre nelle quasi 28.000 Spa operanti in Italia il rapporto sale vertiginosamente allo 0,17%. In definitiva parametrando il dato per la tipologia di società ed il numero delle società attive nel 2022 il rapporto fra srl ed spa che hanno fatto ricorso alla composizione negoziata è pari quasi ad 1 a 7 (nello specifico 6,9). Il che significa che nelle società per azioni (a parità di numeri) il ricorso all’istituto è stato di molto superiore a quello registrato nelle srl (senza considerare le società di persone e le imprese individuali in cui tale percentuale differenziale diventa ancora più rilevante rispetto alle spa).
L’importanza dell’assetto organizzativo
Una lettura oggettiva dei dati sembra evidenziare quanto segue: le società maggiormente strutturate come le spa, nella maggior parte dei casi dotate di idonei assetti organizzativi e sempre di un collegio sindacale (o in ogni caso di un organo di controllo endosocietario nei rari casi in cui si utilizza un sistema dualistico o monistico), riescono a prevenire la crisi molto più precocemente delle altre società. Nelle spa, in particolare, da un lato gli adeguati assetti permettono di conoscere con anticipo quei dati (carenza di flussi di cassa, indebitamento al di sopra di determinate soglie, ecc.) prima che in altre tipologie di società e, dall’altro, in esse è nominato un organo di controllo endosocietario, il collegio sindacale, capace di intercettare leggere e comprendere tali indici di crisi evidenziandoli al cda ove questo non li abbia considerati. Il nuovo articolo 25 octies, del dlgs 14/2019 (il cd codice della crisi e dell’insolvenza), infatti, prevede che l’organo di controllo societario (non il revisore) segnali per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata.
Conclusioni
La maggior parte delle società di capitali italiane rivestono la forma di srl. Tali società, al superamento dei parametri dimensionali dell’art. 2477 cc (nonchè quando sono tenute al consolidato o controllano una società tenuta al controllo legale dei conti) sono chiamate alla nomina di un organo di controllo (anche con funzioni di revisione) o un revisore (in pratica la scelta spetta all’assemblea).
L’esperienza delle spa, sembrerebbe dimostrare che, se si vuole intercettare la crisi, e consentire alle società di utilizzare il nuovo istituto della composizione negoziata sia opportuno nominare anche nelle srl un sindaco unico o un collegio sindacale. Al momento, tuttavia, detta possibilità appare la meno utilizzata dalle srl italiane che per motivi di minori costi e di minor “intrusività” nei controlli, nominano nella maggior parte dei casi, esclusivamente un revisore. Per prevenire la crisi in dette società sarebbe, quindi, probabilmente opportuno modificare l’art. 2477 cc prevedendo la nomina non del solo revisore ma di un sindaco unico con funzioni di revisione oppure di un sindaco ed un revisore.