Su ItaliaOggi un importante rilievo sulla composizione negoziata. Stesse informazioni per sindaci ed amministratori anche ai fini dei dati utili ad intercettare la crisi dell’impresa. Nel caso di segnalazioni di creditori pubblici al collegio sindacale l’organo di controllo deve sempre fare una valutazione prima di effettuare la segnalazione all’organo gestorio a fini della composizione negoziata. Lo si legge, fra l’altro, nella circolare Assonime n. 27 del 21 novembre “I doveri degli organi sociali per la prevenzione e gestione della crisi nel nuovo Codice della crisi”.
Chi deve istituire gli adeguati assetti. Per quanto riguarda l’obbligo di istituire assetti organizzativi adeguati, nelle S.p.a., la regola di riferimento è posta dall’art. 2381 c.c. secondo cui, mentre gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, il consiglio di amministrazione ne valuta l’adeguatezza. È l’organo delegato quindi che appronta la configurazione del modello e ne verifica il concreto funzionamento, intervenendo quando riscontri profili di inefficienza o inadeguatezza. Spetta al consiglio di amministrazione il potere di ripercorrere il giudizio dell’organo delegato, entrando nel merito delle scelte effettuate, ed esercitando eventualmente il suo potere, di impartire direttive.
L’adeguatezza degli assetti. Secondo Assonime, l’adeguatezza degli assetti, ex art. 2086 c.c., è da valutare sotto due profili: 1) come capacità di intercettare preventivamente le situazioni di difficoltà rilevanti; 2) come proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell’impresa. Sotto il primo profilo, gli obiettivi informativi che gli assetti organizzativi devono soddisfare attribuiscono rilievo a una gamma ampia di situazioni di difficoltà dell’impresa che comprendono non solo le situazioni di crisi ma anche quelle di probabilità di crisi (gli squilibri patrimoniali, economici o finanziari), le prospettive di continuità aziendale così come più in generale i dati consuntivi e previsionali da utilizzare nel test per la composizione negoziata. In sintesi, il complesso di mezzi e strumenti di cui si compongono gli assetti organizzativi deve consentire un monitoraggio dell’andamento aziendale, che renda edotti gli amministratori di tutte quelle situazioni che potrebbero giustificare un loro intervento per la prevenzione o il superamento della crisi, nonché permettere di disporre dei dati idonei per formulare un piano di risanamento. Sotto il secondo profilo (proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell’impresa), l’adeguatezza deve anche rispondere a un giudizio concreto degli amministratori sul livello di organizzazione da raggiungere alla luce della dimensione dell’impresa, della sua complessità e della natura delle attività esercitate. Le scelte gestorie, anche in campo organizzativo, devono infatti essere assunte sulla base di un equilibrio tra costi e benefici.
Le informazioni del collegio sindacale. Il codice della crisi impone ai sindaci (non ai revisori), di segnalare, in modo tempestivo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. Lo stesso codice però, secondo Assonime, non impone di per sé uno specifico obbligo informativo a favore dei sindaci. È l’adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile, che deve consentire, all’interno della configurazione dello stesso, di prevedere un adeguato flusso informativo verso il collegio sindacale. In altri termini la scansione temporale delle informazioni previsionali a favore dei sindaci non potranno che essere quelle delineate anche per il consiglio di amministrazione. Si tenga conto che il collegio sindacale partecipa alle riunioni dell’organo amministrativo, acquisendo in tali sedi le medesime informazioni del consiglio (in tal senso si veda anche la norma di comportamento 4.2). Non vi è spazio, in altre parole, per un set informativo speciale per i sindaci diverso da quello previsto per il cda. In tale contesto, non trova posto, secondo Assonime un’informativa mensile di liquidità che non viene considerata uno strumento operativo di gestione utile, salvo che la società non verta in una situazione di crisi.