Pnrr, professionisti assunti nella PA al bivio della scelta previdenziale


MINISTERO DELL LAVORO

Su ItaliaOggi un interessante articolo di Michele Damiani su un aspetto non certo marginale.

I professionisti assunti nella p.a. per l’attuazione del Pnrr al bivio tra Cassa di previdenza e Inps. Entro i prossimi 30 giorni sarà infatti necessario scegliere se mantenere o meno l’iscrizione all’ente privato di categoria. Nel caso i professionisti decidessero di optare per l’iscrizione all’Inps, saranno sospesi dalla Cassa e, al termine del periodo di lavoro per la p.a., potranno effettuare il ricongiungimento dei contributi, che dovrà comunque essere senza oneri sia per il professionista sia per l’ente. A stabilirlo il decreto del ministero del lavoro del 2 settembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre, che disciplina appunto l’«opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione». Il decreto dà attuazione al comma 7 quater del dl 80/2021, il provvedimento che ha disciplinato le assunzioni per l’attuazione del Pnrr (il comma 7 quater è stato aggiunto con un successivo dl, il 152/2021). Nel testo è stabilito che i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni possano mantenere l’iscrizione ai regimi previdenziali obbligatori e che le modalità di applicazione della norma siano stabilite da un successivo decreto, il provvedimento appunto andato l’altro ieri in Gazzetta che arriva in ritardo rispetto a quanto stabilito, dato che la legge di conversione del dl 152 (legge 233/2021) è entrata in vigore il 1° gennaio di quest’anno e il decreto doveva arrivare entro i successivi 60 giorni.

La scelta del professionista. Due le opzioni per i professionisti: il mantenimento o il non mantenimento dell’iscrizione alla cassa. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 2 dicembre, i professionisti che risultano già assunti dalla pubblica amministrazione dovranno comunicare alla cassa sia la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente, sia la volontà di mantenere o meno l’iscrizione. Se il regolamento della cassa già prevede di optare per il versamento allo stesso ente dei contributi relativi all’attività come dipendente, si potrà scegliere quel regime.

Non mantenimento dell’iscrizione. Nel caso in cui il professionista opti per l’iscrizione all’Inps, l’ente privato dovrà sospenderlo dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro «non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione», si legge nel decreto. Faranno eccezione, però, i contributi obbligatori eventualmente dovuti alla Cassa privata «per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi». Al termine del lavoro per la p.a. il professionista potrà effettuare il ricongiungimento del periodo assicurativo maturato all’Inps. Tutto ciò dovrà avvenire «senza oneri a carico del professionista o dell’ente stesso».

Mantenimento dell’iscrizione. Nel caso opposto, invece, l’ente non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, «tenendo attiva la relativa posizione assicurativa in essere, che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente». Ciò comporterà l’obbligo di versamento della contribuzione soggettiva e integrativa minima, se previsto dal relativo ordinamento. Sarà dovuta anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall’ente privato, ma non la contribuzione di maternità «in quanto la relativa copertura è assicurata dall’Inps gestione separata». Il professionista, comunque, non potrà ricevere prestazioni assistenziali allo stesso titolo dall’Inps e dalla cassa e, all’atto della richiesta, dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione.

Previous Alta Formazione INRL - 4 trimestre 2022 - Terzo incontro 4 Novembre
Next A Paola (Cosenza) il 28 novembre un corso di aggiornamento sui principi di revisione Isa Italia