Un articolo su ItaliaOggi relativo al Terzo Settore specifica le modalità di la verifica della qualifica commerciale o meno dell’Ente del Terzo settore (Ets), dove è stata introdotta la nozione di costo effettivo ovvero di un costo determinato considerando sia i costi diretti che indiretti, anche generali, imputabili al bene o servizio. Si tratta, di fatto, della introduzione del “costo pieno” adottato dalla prassi aziendalistica, con le recenti modifiche introdotte al d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – Cts) con il dl 73/2022, convertito nella legge 122/2022 (decreto “Semplificazioni fiscali”, sul tema, si veda ItaliaOggi del 29/7/2022).
Dal punto di vista tributario, il documento ricorda le modifiche operate sull’art. 79 del d.lgs. 117/2017, nell’ottica di armonizzare la disciplina domestica alle posizioni comunitarie, per la qualificazione dell’Enti del Terzo settore (Ets) come ente commerciale o non commerciale ai fini dell’imposizione diretta, a quella delle imposte indirette e dei tributi locali, al sistema delle deduzioni e delle detrazioni riconosciute a fronte di erogazioni liberali effettuate a favore di detti enti e alla disciplina fiscale destinata, in particolare, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), nonché in relazione alla tenuta delle scritture contabili.
La prima modifica analizzata riguarda l’art. 54 del dlgs 117/2017 in tema di trasmigrazione dei registri esistenti e, senza aggiungere molto, si dà atto che, con l’art. 25-bis del dl 73/2022 convertito, il legislatore, integrando il comma 2, ha sospeso dall’1/07/2022 al 15/09/2022 il termine dei 180 giorni previsto per la verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il n. 1), lett. a, comma 1 dell’art. 26 del dl 73/2022 ha inserito, nel comma 2 del citato art. 79, una preziosa indicazione per la verifica dei “costi effettivi”, intervenendo sulla qualificazione commerciale o non commerciale dell’ente in relazione alle attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del dlgs 117/2017; con riferimento alla verifica della natura, commerciale o meno, delle attività di interesse generale svolte dagli Ets, il documento si sofferma sull’introduzione della nozione di “costo effettivo”, da contrapporre ai corrispettivi derivanti da tali attività.
Nel comma 2 dell’art. 79 citato è indicato che devono considerarsi tali, oltre ai costi diretti, tutti quei costi imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari, rendendo definitivamente esplicito il superamento della nozione di costi di diretta imputazione, come richiamata dal comma 1 dell’art. 143 del dpr 917/1986 (Tuir) per gli enti non commerciali, adottando la nozione di “costo pieno”.
Nel comma 2 dell’art. 79 citato è indicato che devono considerarsi tali, oltre ai costi diretti, tutti quei costi imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari, rendendo definitivamente esplicito il superamento della nozione di costi di diretta imputazione, come richiamata dal comma 1 dell’art. 143 del dpr 917/1986 (Tuir) per gli enti non commerciali, adottando la nozione di “costo pieno”.
Con una ulteriore modifica, ovvero una mera integrazione al comma 2-bis dell’art. 79, vengono aumentati i presupposti destinati a mantenere la natura non commerciale delle attività di interesse generale; le attività di interesse generale svolte dagli Ets, infatti, continuano a non considerarsi non commerciali qualora i ricavi derivanti dalle dette attività non superino di oltre il 6% (anziché 5%) i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre (anziché due) periodi d’imposta consecutivi.
Si dà atto anche della modifica apportata al comma 5-ter dell’art. 79 del dlgs 117/2017, a cura del n. 5, della lett. a), comma 1 dell’art. 26 del dl 73/2022, con l’introduzione di una breve finestra temporale nell’ambito della quale l’eventuale passaggio di qualifica non produce effetti immediati.
In seguito alla citata modifica, per i primi due periodi successivi a quello nel quale sarà rilasciata l’autorizzazione europea, l’eventuale mutamento di qualifica da Ets non commerciale a Ets commerciale e viceversa, produrrà effetti a partire dal periodo successivo a quello in cui lo stesso si verifica e non a quello in corso; oltre detto periodo, il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale.
Il Consiglio nazionale, però, ne rileva la limitazione temporale e, letteralmente, ne auspica l’adozione a regime in modo tale da consentire agli Ets che mutano qualifica nel corso dell’esercizio di evitare le conseguenze negative derivanti dall’acquisizione retroattiva della qualifica di ente commerciale, a valere sugli obblighi contabili e sugli adempimenti Iva.
Infine, il documento prende atto di ulteriori modifiche intervenute, soffermandosi sull’estensione dell’applicazione in misura fissa dell’imposta di bollo agli atti, contratti e convenzioni, nonché a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale e sull’esenzione da Ivafe per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti da tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali, con la sola esclusione delle imprese sociali.