Su italiaoggi il programma di alta formazione Inrl del quarto trimestre ed un’analisi dell’avv. Guelfi sulla continuità aziendale


Si rinnova l’impegno dell’istituto per l’alta formazione con l’avvìo, da venerdì scorso,  del quarto trimestre di incontri formativi che dopo il primo appuntamento già tenutosi con il professor Riccardo Bauer che ha svolto una interessante lezione sugli elementi probativi in revisione, con l’analisi degli ISA 500/501 e la seconda sessione formativa svolta dalla esperta docente Anna Maria Ruggieri sulla pianificazione nelle società ‘less complex entities’, proseguirà con un secondo appuntamento fissato per venerdì 21 ottobre, sempre con il professor Bauer che tratterà gli isa italia 315, controllo intrinseco e lo spettro dei rischi, con una seconda parte della mattinata che ospiterà l’analisi di Camilla Rubega sui casi pratici di revisione. L’ultimo trimestre formativo dell’istituto prevede poi altri due appuntamenti a novembre: venerdì 4 novembre, con il professor Giorgio De Lucchi che tratterà il delicato tema della lettura del bilancio d’esercizio come strumento di controllo ai fini dei parametri per rimanere  nel Runts, Registro Unico del Terzo Settore e con la docente Anna Maria Ruggieri che approfondirà il tema della valutazione dei rischi ‘pervasivi’, con frodi, leggi e regolamenti da applicare. Venerdì 18 novembre, sarà la volta del professor Giuseppe D’Onza che svolgerà una lezione sulla responsabilità amministrativa degli enti e l’attività dell’organismo di vigilanza, mentre nella seconda parte della mattinata la professoressa Elvira Anna Giordano si soffermerà sull’analisi strategico-comparativa dell’impresa, con le specifiche sull’analisi interna ed esterna. Il trimestre formativo si concluderà poi venerdì 2 dicembre con una lezione del professor Riccardo Bauer sugli isa italia 520, ovvero le procedure di analisi comparativa ed esempi pratici e nella seconda sessione il professor Lorenzo Veroli tratterà il tema della programmazione e controllo alla luce delle previsioni degli adeguati assetti organizzativi. Per i revisori legali interessati è consigliabile prendere contatto con la segreteria dell’istituto (segreteria@revisori.it) per avere tutti i ragguagli in merito all’iscrizione ai corsi.

Per Luigi Maninetti, vice presidente dell’Inrl e referente della società di formazione For RevLeg: “Con questi cinque appuntamenti concludiamo un intenso anno di alta formazione che ha visto centinaia di adesioni da parte dei colleghi revisori, a riprova della qualità dei nostri percorsi formativi che si avvalgono di docenti molto preparati e costantemente aggiornati. La crescente adesione ai nostri corsi è anche la dimostrazione di un apprezzamento riconosciuto dai nostri colleghi circa l’attualità dei temi trattati, che fanno parte della quotidiana attività professionale. “Saranno queste le basi sulle quali costruiremo i corsi di alta formazione specialistica per il 2023 ,continuando inoltre con i webinar del mercoledi  (i nostri question time) che per tutti gli iscritti all’INRL continueranno ad essere gratuiti”        E sempre a proposito di formazione continua, l’istituto evidenzia a tutti i revisori legali, isc ritti e non, un recente chiarimento del ministero dell’economia proprio in materia di aggiornamento professionale che in vista dell’approssimarsi del termine del 31 dicembre 2022, utile all’assolvimento degli obblighi formativi relativi agli anni 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge 21 febbraio 2021, n. 21, ricorda e sottolinea che il differimento del termine stesso non comporta l’abrogazione del principio dell’annualità della formazione. Al riguardo, la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022. La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l’intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell’anno o negli anni precedenti..

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Per la domanda di composizione della crisi       con continuità aziendale, basilare il monitoraggio   sui flussi di cassa

La docente dell’istituto, avv. Cristina Guelfi  ha rilevato elementi di una certa rilevanza per i professionisti della revisione,  in  una recente sentenza sul tema della proposizione della domanda di composizione della crisi con continuità aziendale. È infatti inammissibile la domanda di accesso alla composizione della crisi che prevede il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati in mancanza della relazione dell’organismo di composizione della crisi attestante la correlazione fra falcidia proposta e la capienza degli assets. Questo è quanto ha stabilito il tribunale di Ferrara con la sentenza emessa il 27 settembre scorso con la quale si è stabilito che la domanda di composizione della crisi con continuità aziendale per essere ammessa deve registrare un idoneo piano dei flussi economico-finanziari della società interessata dalla procedura.

Nel caso di specie un piccolo imprenditore, dopo essersi trovato in una situazione di crisi, a causa anche dei rilevanti investimenti effettuati in beni strumentali, ha presentato al tribunale di Ferrara una proposta di accordo di composizione della crisi, ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 3/2012 che prevedeva, da un lato, la prosecuzione dell’attività aziendale in capo al soggetto sovra indebitato, dall’altro, il soddisfacimento non integrale, oltreché dei creditori chirografari, anche dei creditori muniti di legittime cause di prelazione.

La linea difensiva della società – osserva Guelfi – sosteneva di avere provato e documentato la capacità dell’impresa di realizzare flussi di cassa disponibili da destinare al soddisfacimento, per quanto parziale, delle ragioni dei creditori e come tale di avere provato la prosecuzione dell’attività attraverso il deposito dei bilanci degli ultimi tre mesi. Il giudice emiliano, tuttavia, ha negato tale circostanza dal momento in cui ha osservato che la proposta di accordo sottoposta alla domanda di accesso della composizione negoziata della crisi non diceva nulla circa l’adozione da parte del debitore di misure e/o interventi di natura strutturale idonei a ripristinare una situazione di compromesso equilibrio aziendale. Per la Corte è dunque necessario che la proposta di accordo formulata da chi intenda accedere alla procedura di composizione negoziata per consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa contenga elementi informativi idonei a consentire ai creditori di esprimere un voto consapevole ed informato al tavolo delle trattative.”

“Per questo  – aggiunge Guelfi – è stato considerato imprescindibile che la proposta sia accompagnata dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi attestante che i creditori privilegiati vengano soddisfatti in misura non inferiore rispetto a quanto realizzabile dalla liquidazione degli asset sui quali insiste la prelazione. In altri termini, per il giudice, la circostanza per cui la proposta, nel prevedere il pagamento parziale a favore dei privilegiati, mancasse della relazione del gestore della crisi attestante la correlazione fra falcidia proposta e capienza degli asset aziendali su cui insistevano le cause di prelazione, significava negare la possibilità ai creditori di esprimere un voto informato sull’accordo in questione.

Come tale è compito dell’organismo di composizione della crisi verificare che la proposta fornisca l’indicazione di flussi economico-finanziari atti a generare risorse da destinare al soddisfacimento del debito aziendale nelle misure indicate nella proposta medesima. La mancanza assoluta di informazioni in ordine ai flussi economico-finanziari prospettici non può che condurre alla declaratoria d’inammissibilità della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi. La pronuncia in commento riflette il ruolo e la responsabilità che i revisori e più in generale gli organi di controllo assumono nella conduzione della procedura di composizione negoziata della crisi soprattutto in relazione al momento preciso di acquisizione del flusso informativo dei dati contabili e finanziari della Società e all’utilizzo degli stessi nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi ai fini della valutazione della continuità aziendale.

In particolare, ai fini della continuità aziendale, risulta fondamentale l’applicazione dell’articolo 2409 septies c.c. relativo agli scambi di informazione fra il collegio sindacale e il revisore legale sui dati contabili societari quale potenziale fonte documentale di intercettazione degli indici di crisi che il nuovo Codice della Crisi d’Impresa considera come fonte autonoma di responsabilità per l’organo di controllo e per il revisore.”

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