Su ItaliaOggi,
Antiriciclaggio con notifica per i professionisti. Se la segnalazione di operazione sospetta è confermata arriverà a chi l’ha inviata una ricevuta che la Sos è andata a buon fine. L’invio sarà effettuato presso una nuova banca dati centralizzata che ogni ordine professionale potrà creare e il cui accesso sarà tassativamente regolamentato per soggetti specificatamente individuati. Sono queste alcune delle novità del decreto del ministero dell’economia che interviene sulle disposizioni antiriciclaggio della legge 231 del 2007 e che ieri ha ricevuto il via libera con osservazioni dal garante privacy (si veda altro pezzo in pagina) ,
Ogni organismo di autoregolamentazione dovrà predisporre delle banche dati centralizzate, alimentate dagli atti ricevuti dai professionisti nell’esercizio della rispettiva attività, utili ai fini delle valutazioni del rischio di riciclaggio cui sono tenuti. La banca dati, secondo le intenzioni del legislatore, ha un doppio obiettivo: da un lato «un patrimonio informativo di rilievo», come si legge nella relazione, suscettibile di accesso da parte delle autorità competenti in ambito antiriciclaggio, individuate nel Ministero dell’economia e delle finanze, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, Direzione investigativa antimafia e Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per lo svolgimento delle proprie funzioni e secondo le rispettive attribuzioni istituzionali, in particolare per l’effettuazione di analisi ed indagini su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Dall’altro lato, la relazione illustrativa sottolinea come la banca dati centralizzata possa rappresentare un efficace strumento di ausilio per i singoli professionisti nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette alle autorità competenti. A questo scopo è previsto un avviso prodotto dal sistema al ricorrere di determinati presupposti, espressivi di una potenziale rischiosità dell’operazione. Questo consentirebbe, come si evince dalla Relazione, di garantire maggiore uniformità, da parte dei professionisti, nelle modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Il decreto introduce un nuovo apposito articolo l’articolo 34 -bis, con il quale ogni organismo di autoregolamentazione (ad esempio gli ordini professionali) si potrà dotare di una banca dati informatica centralizzata, alimentata dai professionisti del settore di riferimento. Essi, in particolare, dovranno trasmettere, senza ritardo, i documenti, i dati e le informazioni relativi ai rapporti e alle operazioni eseguite nello svolgimento della propria attività professionale. Il provvedimento ribadisce, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 31, i professionisti hanno l’obbligo di conservare per dieci anni i documenti riferiti all’attività antiriciclaggio, in quanto «utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente».
Il patrimonio informativo della banca dati potrà essere utilizzato dai professionisti a supporto delle valutazioni del rischio di riciclaggio, cui gli stessi sono tenuti, nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 35 (art. 34-bis, comma 3). A tal fine, si prevede la facoltà per i professionisti di trasmettere alla banca dati le informazioni relative alle caratteristiche, all’entità e alla natura delle operazioni stesse, nonché i dati acquisiti nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
L’ulteriore novità è rappresentata, come detto in precedenza, dall’attivazione di una notifica segnalazione andata a buon fine. Nelle ipotesi in cui il professionista abbia trasmesso i dati alla banca dati informatica, qualora emerga, con riferimento alle operazioni i cui dati siano stati trasmessi, un potenziale rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, il professionista stesso riceve dalla banca dati un avviso della rischiosità dell’operazione, a supporto dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette .
I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono oggetto di valutazione, da parte degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell’informativa che essi sono tenuti a fornire all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF). L’accesso a queste banche dati, sebbene regolamentato da apposite convenzioni, dovrà prevedere un elenco di soggetti isituzionali tassativo. I professionisti non vi potranno accedere in quanto singoli professionisti.