Bilanci: deroga alla svalutazione dei titoli per semplificare il consolidato


Sul Sole24Ore di oggi un importante approfondimento sulle deroghe per i bilanci 2022.

Considerata la turbolenza dei mercati finanziari, in fase di conversione del Dl Semplificazioni (legge 122/2022) sono state introdotte alcune disposizioni, in linea con quelle già adottate in passato, che consentono ai soggetti Oic e alle compagnie assicurative di non svalutare i titoli del circolante e di preservare, in tal modo, i risultati del conto economico, altrimenti influenzati dalle perdite di natura finanziaria.

La misura è contenuta nell’articolo 45, commi 3-octies, 3-novies e 3-decies del Dl 73/2022. La norma, in sintesi, consente a tali soggetti di mantenere il valore di iscrizione di bilancio, senza tenere in considerazione il valore di realizzazione desumibile dal mercato, sicuramente peggiorativo al momento (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 agosto 2022).

Sulla misura appena introdotta possono essere fatte alcune considerazioni.

Soggetti interessati

In primo luogo, la disposizione non si applica ai soggetti Ias bensì a quelli Oic.

Al tempo stesso è previsto che la stessa si applichi anche alle compagnie assicurative. Queste, infatti, sono anch’esse soggetti Oic, in quanto generalmente redigono il bilancio civilistico secondo i principi Oic e invece il bilancio consolidato secondo gli Ias. Pertanto la disposizione interessa, tendenzialmente, le imprese assicurative che hanno titoli del circolante nel proprio attivo come forma di investimento non durevole, nonché le imprese Oic.

Guardando al panorama delle imprese industriali, tuttavia, non è frequente trovare investimenti finanziari non duraturi nell’attivo di bilancio. Generalmente gli investimenti finanziari sono allocati nell’attivo fisso, mentre non è frequente ritrovarli nel circolante.

Ciò infatti accade solo per quelle società che dispongono di cassa attiva e che effettuano investimenti di circolante. O per le holding industriali che, similmente, possono effettuare tali investimenti non duraturi. Peraltro in capo a tali soggetti, a cui si applica la disciplina dell’articolo 162-bis del Tuir e i conseguenti obblighi di comunicazione all’anagrafe tributaria, le partecipazioni acquisite a fini meramente speculativi non rilevano per le comunicazioni (risposte a interpello 266/2021 e 363/2021).

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