Su Norme & Tributi del Sole24Ore una lucida analisi in vista della scadenza del 30 settembre, che impone di considerare in tutti i suoi aspetti la possibilità di aderire alla “sanatoria” per i crediti ricerca e sviluppo (articolo 5, commi da 7 a 12, del 146/2021). L’adesione alla sanatoria permette di riversare le somme relative al credito d’imposta che – da una analisi critica – risultino indebitamente utilizzate in compensazione da parte di soggetti che abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come R&S nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Al di là delle criticità nell’impostazione generale della sanatoria – già evidenziate su queste pagine – occorre ricordare che i riversamenti del credito R&S, che appaiono in prima analisi concentrati sul solo esercizio 2022, potrebbero avere un impatto rilevante sui bilanci delle società.
È evidente che qualora fosse indispensabile concentrare sul solo esercizio 2022 l’effetto contabile della sanatoria, anche se relativa a più annualità, si avrebbero conseguenze di rilievo sul bilancio 2022, su cui andrebbero a pesare i riversamenti potenzialmente relativi all’intero arco temporale interessato dalla sanatoria, cioè cinque annualità, dal 2015 al 2019. Nei casi sfavorevoli potrebbe emergere una perdita d’esercizio e in quelli più gravi il rischio di incorrere negli articoli 2446 e 2447 del Codice civile.
La situazione sarebbe ancora più grave nel caso in cui la società che intenda operare la sanatoria sia già ricorsa al rinvio delle perdite nel quinquennio successivo per le annualità Covid 2020 e/o 2021, grazie alla norma contenuta nel decreto Liquidità (articolo 6 del Dl 23/2020).
Esiste una possibilità alternativa? Si può partire da una lettura del provvedimento delle Entrate sulla sanatoria (prot. 188987 /2022), che – pur concentrandosi sugli aspetti fiscali – potrebbe aprire uno spiraglio sul fronte contabile, sempre in attesa di conferma da parte degli organismi preposti.
Sotto il profilo fiscale, affinché la sanatoria si perfezioni ed esplichi i suoi effetti, occorrono più condizioni, ed esattamente:
che la stessa sia correttamente trasmessa entro il termine ultimo del 30 settembre;
che si proceda al riversamento, entro il 16 dicembre, in un’unica soluzione o in tre rate di pari importo (in tal caso la procedura si perfezionerà con il pagamento dell’ultima rata) senza potersi avvalere in ogni caso della compensazione;
che l’agenzia delle Entrate riconosca, pur in assenza di un termine, la validità della sanatoria e quindi il suo «perfezionamento ovvero, nei casi di cui ai punti sub 9.3 e sub 9.4 [del provvedimento], l’inefficacia della regolarizzazione».
Pertanto, visto che gli effetti della sanatoria si produrranno solo con il rispetto di quest’ultima condizione, dando per assodate le prime due, il contribuente potrebbe procedere, nel caso di pagamento rateale, operando nel 2022, 2023 e 2024 le seguenti scritture:
Acconto 1a rata sanatoria (SP) a Banca (SP);
Accantonamento Fondo Imposte (CE) a Fondo Imposte (SP);
e infine, sempre nel 2024, procedere allo storno del fondo nel seguente modo:
Fondo Imposte (SP) a Acconto 1a, 2a e 3a rata sanatoria (SP).
Ciò permetterebbe di spalmare il quinquennio di sanatoria almeno in tre anni, non gravando solo nel 2022.
Qualche problema in più potrebbe esserci nel caso di pagamento in un’unica rata, ma anche in questo caso occorre tenere conto dei tempi entro cui la sanatoria potrà considerarsi pienamente valida. Con ogni probabilità l’esito non sarà conoscibile prima della fine del 2022: dovrebbe quindi essere possibile operare in modo analogo a quanto visto, effettuando eventualmente un accantonamento al fondo imposte pari al 50% l’anno anziché per un terzo.