Codice della crisi: dal parlamento la proposta di introdurre l’insolvenza ‘incolpevole’


Sul Sole24Ore di oggi un aggiornamento sul dibattito parlamentare riguardo alle possibili modifiche del Codice della Crisi. In particolare: introduzione del concetto di insolvenza incolpevole, verifica di convenienza solo in caso di opposizione del creditore, maggioranze calcolate sul totale dei crediti e non solo sui votanti nell’approvazione di accordi e concordati. Sono alcune tra le osservazioni che le commissioni permanenti di Camera e Senato hanno evidenziato nei pareri espressi sullo schema di decreto legislativo di modifica del Codice della crisi e dell’insolvenza, in recepimento della direttiva Insolvency (direttiva Ue 1023/2019).

La seconda commissione Giustizia del Senato, in vista della annunciata riscrittura delle norme penali fallimentari, ha invitato il Governo a valutare l’introduzione del principio di insolvenza incolpevole, quando l’insolvenza sia originata da condizioni economiche generali straordinarie.

La finalità è distinguere l’imprenditore solo sfortunato da quello negligente, in modo da evitare che le scelte anche correttamente operate per risolvere la crisi, ma rimaste senza successo, possano essere sindacate in un momento successivo e produrre per il debitore potenziali responsabilità, anche penali.

Un’ulteriore osservazione riguarda la verifica di convenienza, richiesta in sede di omologa di accordi di ristrutturazione e concordati preventivi, della soddisfazione del credito dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori della previdenza che non abbiano approvato la proposta.

Lo schema di decreto, che introduce il comma 2-bis nell’articolo 63 del Codice della crisi, prevede la verifica d’ufficio, cosicché quando l’adesione è determinante per l’approvazione della proposta o dell’accordo il tribunale omologa solo dopo aver verificato che il soddisfacimento di amministrazione finanziaria e gestore della previdenza dissenzienti sia migliore rispetto alle alternative liquidatorie.

In effetti la direttiva parrebbe meno rigorosa dello schema di decreto. L’articolo 10 prevede la convenienza quale presupposto per l’omologa in presenza di creditori dissenzienti, ma precisa che il test non può essere eseguito d’ufficio, ma solo in caso di opposizione del creditore dissenziente. Il tribunale potrebbe quindi essere autorizzato a disporre la verifica di convenienza nel solo caso in cui il piano o l’accordo fossero stati contestati in ragione dei criteri di distribuzione ai creditori.

I pareri delle commissioni intervengono anche sull’approvazione del concordato preventivo in continuità. L’articolo 109, quinto comma, del Codice della crisi, richiederebbe sulla base dello schema di decreto la maggioranza dei crediti ammessi al voto per ciascuna classe o, in mancanza, il quorum di due terzi dei crediti votanti, se superiori alla metà della classe.

La commissione raccomanda la verifica di coerenza con la previsione dell’articolo 9, paragrafo 6, della direttiva, che pare richiedere, per l’approvazione della proposta concordataria, la maggioranza dei crediti, e non della sola quota, per quanto qualificata, dei votanti.

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