Terzo settore: ok alle riunioni in videoconferenza di Cda e organi di controllo anche se non previste dallo statuto


Su ItaliaOggi un utile aggiornamento sulle modalità di riunione dei CdA e degli organi di controllo di nel Terzo Settore: in tutte le associazioni e fondazioni le riunioni del cda e degli organi di controllo pluripersonali potranno essere svolte in videoconferenza anche qualora lo statuto non lo preveda. La stessa possibilità varrà, anche dopo il 31 luglio per le assemblee di enti diversi da quelli del terzo settore disciplinati dal libro primo del codice civile. È quanto prevedono le 2 nuove massime redatte dalla Commissione per il Terzo settore del Consiglio Notarile.

La massima n. 12 Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle assemblee di associazioni prive della qualifica di ETS. La prima massima prevede che in

assenza di specifiche disposizioni del codice civile sul tema, ed in assenza di contraria previsione statutaria, le riunioni degli organi assembleari degli enti privi della qualifica di ETS possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale. Ne deriva che per questi enti sia ammissibile anche dopo la data del 31 luglio (data prevista dal d.l. 228/2021 cd mille proroghe per le assemblee in videoconferenza senza previsioni statutarie per tutte le società e gli enti) tenere assemblee con mezzi di telecomunicazioni anche se lo statuto non lo preveda. Lo statuto potrà comunque prevedere alternativamente:

– che la riunione si debba tenere in un luogo fisicamente determinato ed alla presenza personale degli aventi diritto;

– che la riunione si debba tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;

– che la riunione si possa tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;

– che spetti all’organo amministrativo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione.

Tale possibilità, in assenza di una previsione statutaria, è ritenuta non ammissibile negli Enti del terzo settore. Ciò in quanto l’art. 24, comma 4, del d.lgs 117/2017 sancisce espressamente che “L’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”. Per detti enti, quindi, dopo il 31 luglio l’assemblea potrà svolgersi in videoconferenza solo a condizione che lo statuto ciò preveda.

Massima n. 13: Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS. Riguarda le riunioni con mezzi di telecomunicazione dei cda e degli organi di controllo pluripersonali. In questo caso la massima non distingue enti del terzo settore Ets e non. Viene infatti previsto che in ogni tipologia di enti, in assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni diverse dalle assemblee, degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, possano avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale. In questi casi poiché nessuna norma lo impone deve ritenersi che nello svolgimento di riunioni con modalità “mista” non sia necessaria la presenza di presidente e segretario nello stesso luogo. L’avviso di convocazione non deve per forza indicare modalità tecniche e link di collegamento (basta comunicarlo ai singoli interessati) e il verbale non deve dar conto della modalità tecnologica usata nella riunione.

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