Sul Sole24Ore di oggi una precisa illustrazione dei contenuti del Decreto Insolvency.
Accesso più documentato, esperti profilati, misure protettive mirate e integrazione delle segnalazioni esterne sono le principali novità della composizione negoziata che, salvo sorprese, entreranno in vigore il prossimo 15 luglio. Sono infatti contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Insolvency (la 1023/2019), approvato in prima lettura dal Governo e ora all’esame delle commissioni parlamentari, che modifica il Codice della crisi e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019).
Il nuovo decreto legislativo, oltre ad intervenire su molti fronti (si veda il Sole24ore del 18 marzo scorso), cambia stabilmente l’approccio alla gestione precoce della crisi sostituendo definitivamente il tanto discusso e mai nato sistema delle allerte (ad oggi rinviato al 31 dicembre 2023) con lo strumento della composizione negoziata, introdotto dal Dl 118/2021, con l’occasione sottoposto ad un pur limitato restyling dopo che nei primi mesi di applicazione non ha sortito un grande successo.
Ecco le principali novità.
Accesso alla procedura
Per favorire la rapidità della negoziazione, la documentazione che il debitore dovrà allegare all’istanza di accesso alla composizione negoziata dovrà includere anche il progetto del piano di risanamento.
Inoltre, se la documentazione è carente, prima di trasmettere al domanda alla commissione incaricata di nominare l’esperto, il segretario generale della Camera di commercio potrà chiedere al debitore di integrarla entro trenta giorni, decorso il quale l’istanza non verrebbe esaminata, potendo peraltro essere ripresentata. In questo modo si evita di onerare la commissione della verifica di completezza.
Individuazione degli esperti
Sarà integrata anche la documentazione richiesta agli esperti per l’accesso all’elenco: la domanda di iscrizione dovrà essere corredata da una scheda sintetica al fine di consentire l’individuazione e la nomina del candidato di volta in volta più adatto all’individuazione del percorso di risanamento. I contenuti della scheda dovranno essere precisati con decreto dirigenziale del ministero della Giustizia. Per accrescere la trasparenza, sul sito di ogni Camera di commercio sarà pubblicato anche l’elenco degli esperti, oltre che delle nomine. Il Dlgs precisa infine che l’esperto deve valutare non solo la completezza, ma anche la coerenza delle informazioni. È pleonastico, posto che la coerenza dei presupposti con le conclusioni è l’essenza del risanamento, ma è bene che l’esperto consideri attentamente che questo aspetto assumerà rilievo normativo.
Misure protettive mirate
In recepimento della Direttiva Insolvency e dei primi orientamenti giudiziali il Dlgs interviene anche sulle misure protettive che possono essere chieste dal debitore per inibire ai creditori l’inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari e l’acquisizione di titoli di prelazione non concordati, a tutela di un percorso negoziale rapido e nel contempo al riparo dalle pur legittime iniziative individuali sul patrimonio del debitore.
Il Dlgs chiarisce che il debitore può chiedere protezione mirata e indirizzata ad alcuni creditori (o relative categorie) al fine di incidere su chi abbia dato corso ad iniziative suscettibili di compromettere la funzionalità del patrimonio e le concrete opzioni di risanamento.
Segnalazioni esterne.
Aumenta il numero dei creditori qualificati tenuti a segnalare all’amministratore il superamento di specifiche soglie di indebitamento. All’Inps, all’Agenzia delle entrate ed all’Agente della riscossione si aggiunge l’Inail, che dovrà effettuare la segnalazione quando il debito scaduto da più di novanta giorni supera i 5.000 euro.