Approvato in prima lettura il decreto che recepisce la Direttiva ‘Insolvency’: spinta alla continuità aziendale


Sul Sole24Ore un articolo di Giovanni Negri illustra le vicende delle ultime ore in tema di crisi d’impresa:

Nuovo pacchetto di misure sulla crisi d’impresa. Il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato in prima lettura lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Insolvency. Entro il 17 luglio le norme dovranno entrare in vigore, scadenza successiva a quella prevista, a metà maggio, per il Codice della crisi d’impresa. Codice dove andranno innestate, il decreto di ieri lo prevede, le norme del decreto legge dell’estate scorsa, il 118, istitutivo, tra l’altro, della composizione negoziata della crisi. Un accavallarsi di misure e di scadenze che rende ormai assai verosimile un nuovo minislittamento, di un paio di mesi, del Codice della crisi per fare coincidere, a metà luglio, il debutto di tutta la riforma.

Intanto, lo schema di decreto legislativo che approda in Parlamento per i pareri, istituisce nuovi istituti come i Pro (piani di ristrutturazione soggetti a omologazione), interviene per valorizzare ulteriormente il concordato in continuità, modifica parzialmente gli indici di allarme aziendale, incrina alcuni capisaldi delle discipline concorsuali. come i criteri di priorità nei pagamenti.

In particolare, costituiscono segnali di allarme, nel contesto degli adeguati assetti organizzativi che l’imprenditore deve assicurare e delle misure idonee a scongiurare lo stato di crisi:

1 l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

2 l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

3 l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;

4 l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti di fisco e previdenza, nei termini e nel rispetto delle soglie da ultimo modificate a fine 2021.

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