Il periodo di sospensione per la copertura delle perdite generate nel 2021 e sterilizzate è autonomo rispetto a quello entro cui coprire le perdite generate nei bilanci 2020. In altri termini, le prime potranno essere coperte entro il termine di approvazione del bilancio 2026 (aprile – giugno 2027), mentre le seconde entro il termine di approvazione del bilancio 2025 (aprile – giugno 2026).
La legge di conversione del Dl 228/2021, il cosiddetto Milleproroghe, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2022, n.49 ha esteso alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal Dl 23/2020. In sostanza, come per l’esercizio 2020, anche per quello 2021 è stata prevista la non applicabilità delle norme del Codice civile che obbligano le Srl e le Spa a ridurre le perdite se queste sono superiori ad un terzo del capitale sociale o sono al disotto del minimo legale, nonché delle disposizioni sulle cause di scioglimento legate, sempre alla riduzione del capitale sociale (articoli 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6, 2482-ter, 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies del Codice civile).
La sterilizzazione non rileva, invece, per le altre norme del Codice civile che impediscono, ad esempio, in caso di perdite che riducono il capitale, la distribuzione dei dividendi (articolo 2433), l’impossibilità per le Spa di emettere prestiti obbligazionari (articolo 2430), la necessità di ripristinare la riserva legale finché torni ad essere pari al quinto del capitale sociale (articolo 2430).
In base alla legge di conversione del Dl Milleproroghe, il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è quindi posticipato al quinto esercizio successivo e l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
In caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale o che lo riducano al disotto del minimo legale, l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori può quindi, deliberare di rinviare le decisioni che ne conseguono, alla chiusura del quinto esercizio successivo: fino a quel momento la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale non opera.
Le perdite dovranno, però, (allo stesso modo di quelle del 2020) essere indicate in nota integrativa in modo distinto, specificando, in appositi prospetti, la loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. La ratio di tale ultima disposizione è quella di discernere le “perdite Covid” che godono della temporanea sospensione quinquennale dalle altre perdite eventualmente conseguite nel corso dello stesso quinquennio, che non possono godere dell’agevolazione.
Sul punto, la Fondazione Oic con il documento del 17 marzo 2021, aveva evidenziato l’opportunità di ottenere dagli amministratori, in sede di approvazione dei bilanci nel quinquennio di sospensione, precise informazioni ed aggiornamenti sulle misure adottate ed i provvedimenti attuati, nonché sulle linee programmatiche da attuare per far sì che le perdite emerse possano essere riassorbite a chiusura del quinto esercizio successivo.
Anche da un punto vista soggettivo, nulla cambia, rispetto alla precedente versione. Infatti, il legislatore ha confermato il periodo in cui ci si riferisce alle «perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre…», quindi non indicando quale limite temporale l’esercizio solare conferma l’estensione dell’ambito applicativo anche a quelle società con esercizio a cavallo, cioè quelle che, ad esempio, hanno gli esercizi intercorrenti tra il 1° aprile 2020/31 marzo 2021 o 1° luglio 2020/30 giugno 2021.
Unico dubbio aperto riguarda le modalità con cui queste perdite dovranno essere gestite nel momento in cui entreranno in vigore le norme relative al sistema di allerta del codice della crisi di impresa (2023).