Bilanci terzo settore: scattano le nuove regole


Su ItaliaOggi un lungo articolo di Luciano De Angelis sulle nuove regole per i bilanci nel Terzo Settore: per gli Ets il Fair value si applica non solo alle immobilizzazioni materiali, ma anche a quelle immateriali ed alle rimanenze di magazzino nel caso in cui tali beni siano ricevuti gratuitamente. In detti enti la continuità azienale prescinde dal reddito e si può fondare su un budget che dimostri che lo stesso è in grado di rispettare le sue obbligazioni a 12 mesi. Ammissibile applicare il nuovo principio Oic dai bilanci degli Ets relativi al 2021, senza presentare l’informativa comparativa 2020 se la determinazione dell’effetto pregresso risulti difficoltosa.

È quanto prevede il nuovo principio contabile Oic n. 35 dedicato al Bilancio degli enti del terzo settore emanato in via definitiva.

A quali enti e quali i bilanci coinvolti. Il Principio Contabile Ets – Oic 35, si legge nella parte introduttiva, ha la finalità di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura, ed al loro contenuto nonché per la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli Ets. Esso si rivolge gli ets medio-grandi cioè con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque pari o superiori a 220.000 euro, che redigono il bilancio utilizzando il principio di competenza economica, e che in molti casi saranno sottoposti a revisione legale dai bilanci 2021. Per tutte le operazioni non previste in questo specifico principio si ritengono applicabili gli altri principi contabili Oic in vigore. Da segnalare che per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 viene ritenuto ammissibile non presentare il bilancio comparativo relativo al 2020.

Il postulato sulla continuità aziendale. Nel principio si è ritenuto, tenendo conto che gli Ets sono organizzazioni senza scopo di lucro, che l’unico postulato di bilancio che richiedesse un adattamento fosse quello della continuità aziendale. A riguardo, viene previsto da un lato che l’organo di amministrazione dell’ente, nel fare la valutazione della continuità aziendale, tiene conto che l’attività non è preordinata alla produzione del reddito e dall’altro che la valutazione può essere effettuata realizzando un budget che dimostri che l’ente abbia risorse sufficienti per svolgere la propria attività e per rispettare le obbligazioni assunte nei dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Transazioni non sinallagmatiche. Le transazioni non sinallagmatiche, ossia le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), vanno classificate dal redattore del bilancio sulla base del glossario di accompagnamento al decreto n. 39 del 5 marzo 2020, con spiegazione in relazione di missione del perché si è adottata tale classificazione. Inoltre, in merito al fair value si è voluto estendere tale criterio anche alle immobilizzazioni immateriali e alle rimanenze di magazzino ricevute gratuitamente. La stessa regola è stata prevista per l’acquisto di beni a prezzo simbolico. In contropartita alle attività acquisite attraverso transazioni non sinallagmatiche il principio contabile prevede che l’ente rilevi un provento nel rendiconto gestionale. In questo modo, si chiarisce nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, il rendiconto gestionale dà evidenza della capacità dell’ente di attrarre risorse dall’esterno. Qualora l’organo amministrativo dell’ets, poi, decida di vincolare le risorse ricevute a progetti specifici, l’ammontare del vincolo è appostato nell’apposita riserva del patrimonio netto. A fronte dell’iscrizione di detta riserva si è ritenuto necessario rilevare uno specifico accantonamento nel rendiconto gestionale. Per meglio rappresentare tutto ciò il punto 18 del modello aggiunge alcune voci agli schemi del decreto ministeriale, come peraltro lo stesso decreto ammette sia legittimo fare quando tali voci favoriscono la chiarezza del bilancio.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie. Le disposizioni del principio Oic 35 si applicano ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021. Allo scopo, tuttavia, di non rendere particolarmente difficoltosa l’applicazione dello stesso, alcune agevolazioni sono contemplate per la redazione del bilancio 2021. In primo luogo, viene previsto che gli enti possono non presentare i dati comparativi rettificati e possono applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso (cioè relativo al 2021), con una rettifica sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso oppure (come ad avviso di chi scrive si farà nella maggior parte dei casi), prospetticamente (cioè a partire dall’inizio dell’esercizio in corso), se non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell’effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa. In considerazione del fatto che il principio è stato pubblicato ad inizio 2022, pur risultando applicabile ai bilanci chiusi o in corso al 31/12/21, perciò al fine di evitare gli oneri legati alla riclassifica del bilancio 2020 in base ai nuovi schemi l’ente può anche decidere di non presentare il bilancio comparativo e nel caso di applicazione prospettica può n on rilevare le transazioni non sinallagmatiche al fair value, dando informazione di tale scelta nella relazione di missione.

Il testo del documento si può scaricare integralmente su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Previous Webinar del Mercoledì 2 febbraio 2022
Next Il Giornale del Revisore - 8a Uscita - Gennaio/Febbraio 2022