Su ItaliaOggi: bilanci 2021 senza un paracadute. In assenza di nuovi interventi normativi, le disposizioni emergenziali sulle deroghe alla continuità e sul rinvio della copertura delle perdite d’esercizio non potranno essere utilizzate dagli amministratori nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. Difficile prevedere gli effetti della mancata estensione delle cautele anche ai bilanci del 2021 che, di fatto, è stato un anno interessato, quasi integralmente, dagli effetti della pandemia da Covid-19.
Le disposizioni temporanee che hanno consentito una “protezione normativa” sugli effetti economici indotti dallo stato di emergenza sono, in particolare, l’articolo 38-quater del DL n.34/2020 (disposizioni temporanee in materia di principi di redazione del bilancio), e l’articolo 6 del DL n.23/2020 (disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale).
La prima delle due disposizioni, applicabile sia ai bilanci 2019 che a quelli chiusi al 31 dicembre 2020, prevedeva che la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attivita’ di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile doveva essere effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.
In questo modo il legislatore aveva consentito agli amministratori di risolvere, alla radice, le complesse problematiche inerenti la valutazione prospettica degli scenari futuri, resi pressochè indecifrabili dal perdurare della situazione emergenziale, da prendere in considerazione per la valutazione delle poste di bilancio.
La soluzione legislativa e la sua conseguente valenza erga omnes, aveva inoltre reso uniforme il criterio con il quale gli stakeholders potevano approcciarsi alla lettura dei bilanci delle società di interesse.
A tutt’oggi la disposizione sopra citata è inapplicabile alla chiusura dei bilanci in corso al 31 dicembre 2021 e quindi per gli amministratori (e successivamente per i sindaci e i revisori), si renderà necessario interpretare gli scenari prospettici per esprime un compiuto e ponderato giudizio in relazione alla capacità della loro società di operare come un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio (OIC n.11).
La seconda disposizione che non risulta invece applicabile ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2021 è, come anticipato, quella contenuta nell’articolo 6 del DL n.23/2020.
Trattasi di una norma finalizzata a proteggere il patrimonio societario dalle possibili (e probabili) perdite dell’esercizio causate dagli effetti economici della pandemia in base alla quale per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa’ per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
L’assenza di una tale copertura ai bilanci 2021 farà sì che, in presenza di perdite d’esercizio di una certa consistenza, gli amministratori dovranno attivarsi, tempestivamente, convocando l’assemblea dei soci perché prenda gli opportuni provvedimenti o deliberi lo scioglimento della società.
La mancata copertura all’esercizio 2021 delle suddette cautele normative può avere molteplici effetti sui bilanci delle società.