Il successo della composizione negoziata della crisi (Cnc) dipenderà dalla professionalità dell’esperto, che ha la funzione di «agevola[re] le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati» (coinvolgendo gli stakeholders) «al fine d’individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza», come recita l’art. 2, co. 2, della legge n. 147/2021.
Si tratta di un professionista che non si sostituisce all’imprenditore, né ai suoi consulenti di fiducia, ma li affianca, facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell’impresa.
Frequentare il corso e iscriversi nell’elenco è solo il primo passo: non si diventa veri esperti solo dopo 55 ore di studio, ma acquistando credibilità sul campo.
Del resto, il vocabolario Zanichelli definisce esperto colui «che ha molta esperienza», termine forgiato dalle lingue greco-latine servendosi di due preposizioni: «ex» (= da), che significa partenza, allontanamento (nella fattispecie) dalla forma mentis dei professionisti della crisi d’impresa (curatori fallimentari, commissari giudiziali e straordinari, advisor, attestatori, ecc.); e «per», che designa il viaggio attraverso un mondo nuovo. L’esperienza scaturisce da questo intreccio di distacco e di peregrinazione e comporta sempre dei rischi. Anche l’equivalente espressione tedesca (Erfahrung) racchiude in sé il motivo del viaggio (Fahrt).
Il successo della composizione negoziata della crisi (Cnc) dipenderà dalla professionalità dell’esperto, che ha la funzione di «agevola[re] le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati» (coinvolgendo gli stakeholders) «al fine d’individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza», come recita l’art. 2, co. 2, della legge n. 147/2021.
Si tratta di un professionista che non si sostituisce all’imprenditore, né ai suoi consulenti di fiducia, ma li affianca, facilitando il dialogo con tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento dell’impresa.
Frequentare il corso e iscriversi nell’elenco è solo il primo passo: non si diventa veri esperti solo dopo 55 ore di studio, ma acquistando credibilità sul campo.
Del resto, il vocabolario Zanichelli definisce esperto colui «che ha molta esperienza», termine forgiato dalle lingue greco-latine servendosi di due preposizioni: «ex» (= da), che significa partenza, allontanamento (nella fattispecie) dalla forma mentis dei professionisti della crisi d’impresa (curatori fallimentari, commissari giudiziali e straordinari, advisor, attestatori, ecc.); e «per», che designa il viaggio attraverso un mondo nuovo. L’esperienza scaturisce da questo intreccio di distacco e di peregrinazione e comporta sempre dei rischi. Anche l’equivalente espressione tedesca (Erfahrung) racchiude in sé il motivo del viaggio (Fahrt).
Vediamone in sintesi le tappe.
Nomina e formazione. L’esperto è nominato da apposita commissione composta da un magistrato designato dal presidente del Tribunale delle imprese; un membro nominato dal presidente della Cciaa e un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano. Affinché un professionista possa essere nominato esperto è necessaria l’iscrizione in un elenco formato presso la Cciaa competente in base al luogo di residenza o d’iscrizione all’ordine del richiedente.
L’iscrizione all’elenco è riservata:
– agli iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
ai consulenti del lavoro che, oltre alla suddetta anzianità d’iscrizione, forniscano prova di avere preso parte, in almeno 3 casi, a procedure di ristrutturazione portate a termine con successo;
– ai non professionisti (manager) purché documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo per imprese interessate da operazioni di ristrutturazione andate a buon fine.
Le competenze. L’esperto non va confuso con le figure tradizionali (così come la Cnc non è una procedura concorsuale) e non assume il ruolo di garante, neppure qualora sottoscriva l’accordo raggiunto tra l’imprenditore e i suoi creditori di cui all’art. 11, lett. c).
Non ha super-poteri e quindi in caso di Cnc richiesta da più imprese appartenenti allo stesso gruppo può frazionare le trattative in sotto-tavoli negoziali (art. 13).
Ha un ruolo cruciale, che va accettato con consapevolezza.
Il suo primo compito è valutare se sussistano concrete possibilità di risanamento svolgendo un’analisi aziendale (economica, patrimoniale e finanziaria) ed esaminando o compilando (insieme all’imprenditore) il test di autodiagnosi.
Solo in caso di esito positivo avvierà le trattative e i creditori, fino alla conclusione delle stesse, non potranno ottenere il fallimento del proprio debitore, mentre nell’ipotesi opposta l’imprenditore non potrà intraprendere il percorso della Composizione negoziata della crisi per un anno dall’archiviazione.
Deve quindi ritenersi responsabile: per aggravamento del dissesto qualora mandi avanti una Cnc priva di ragionevoli possibilità di successo; per perdita di chance ove blocchi un risanamento possibile.
Ha una funzione consultiva e di moral suasion. Si esprime: sul compimento di atti di straordinaria amministrazione o sull’esecuzione di pagamenti incoerenti rispetto alle trattative/prospettive di risanamento (l’eventuale dissenting opinion, ossia l’opinione discordante iscritta nel registro imprese ne comporta la revocabilità); sulla conferma (proroga, abbreviazione, revoca o limitazione a certi creditori) delle eventuali misure protettive; sull’equa rideterminazione del contenuto dei contratti funzionali alla salvaguardia della continuità aziendale divenuti eccessivamente onerosi; sulle modalità con cui si è arrivati all’individuazione dell’acquirente dell’azienda in deroga all’art. 2560 cc. Nella relazione finale espone le soluzioni individuate per il superamento della situazione di squilibrio o le ragioni che hanno impedito il raggiungimento dello scopo.
L’eventuale scorrettezza/mala fede comporterebbe, ex latere creditoris, azioni risarcitorie allorquando il dissesto sia stato causato (o favorito) da comportamenti ostruzionistici; ex latere debitoris lo sbarramento dell’accesso al concordato semplificato.
Oltre al rimborso delle spese documentate ha diritto a un compenso prededucibile, calcolato in percentuale e per scaglioni sull’ammontare dell’attivo dell’impresa debitrice; compreso tra 4 mila euro e 400 mila euro; fisso di 500 euro nel caso in cui l’imprenditore non compaia davanti all’esperto o sia disposta l’archiviazione della Cnc dopo il primo incontro.
Qualora si dimostri inadeguato non è contemplata la possibilità di sostituirlo o d’impugnare le sue decisioni, ma nulla dovrebbe precludere la revoca dell’incarico (magari d’intesa con i creditori e le altre parti interessate).