Bilanci 2021: via libera alla sospensione degli ammortamenti


Nuova possibilità di sospensione degli ammortamenti nei bilanci dell’esercizio 2021 ma solo per i soggetti che, sulla base della precedente disposizione, hanno utilizzato tale possibilità per il 2020. E’ questa una delle novità che confluiranno nel testo della manovra per il 2022 (frutto di un corposo pacchetto di emendamenti su cui è stato trovato l’accordo e che ieri sono stati presentati in commissione bilancio del senato). Una norma che, di fatto, proroga l’efficacia di quanto previsto dal dl 104 del 2020. La norma originaria, cioè il comma 7 bis dell’art. 60 del decreto legge del 2020, prevedeva che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data del 14 agosto 2020, potevano, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, cosi’ come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata e’ imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. L’ultimo periodo del comma prevedeva altresì che la misura in questione potesse essere oggetto di proroga in ragione della evoluzione dell’epidemia Covid ad opera di un apposito decreto ministeriale. Ora, come accennato, interviene la manovra di bilancio a rinnovare tale possibilità eliminando da un lato il richiamo al decreto e, dall’altro, consentendo l’estensione all’esercizio 2021 della possibilità di non imputare in bilancio gli ammortamenti ma esclusivamente a favore di quei soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Si tratta, dunque, di una opzione selettiva e non generalizzata che esclude dalla facoltà in questione coloro che, appunto, non hanno utilizzato la norma originaria stanziando nel bilancio gli ammortamenti ordinari. La logica potrebbe essere ritrovata nel fatto di destinare una misura identica a quella precedente per coloro che, valutando l’impatto Covid, hanno sulla base della precedente disposizione, optato per uno stanziamento ridotto, Una sorta di continuità soggettiva legata all’impatto in azienda della pandemia. Per conseguenza, nei confronti dei soggetti che si avvarranno della nuova possibilità dovrebbe trovare applicazione anche la regola dello slittamento all’esercizio successivo della quota non stanziata a questo punto sia in relazione all’esercizio 2020 che in relazione all’esercizio 2021. Come pure, dovrebbe essere mantenuta la regola in base alla quale le società che applicano i principi contabili nazionali e che decideranno di rinnovare la sospensione degli ammortamenti dovranno destinare il corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili. La scelta in merito alla deroga come rinnovata dovrà essere evidenziata in apposita informativa in nota integrativa unitamente alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio) e all’iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile. Se da un punto di vista contabile, l’Oic si è pronunciato con il documento n. 9 del 2021, va ricordato come l’agenzia delle entrate abbia affermato la non obbligatorietà della deduzione fiscale dell’ammortamento non stanziato in bilancio allineandosi al pensiero espresso dall’Aidc di Milano in una apposita norma di comportamento sul tema. Postyo che, sul trattamento tributario conseguente alla scelta operata da un punto di vista civilistico era stata anche sostenuta, invece, l’obbligatorietà della deduzione fiscale.

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