Anche sui social viene ribadito il concetto che quella del revisore legale è una professione e non una funzione. A zittire chi vuole ancora sollevare certi dubbi, ci sono sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato.
Sentenza CORTE COSTITUZIONALE n. 437 – Udienza del 24 ottobre, depositata in cancelleria il 7
novembre 2002:
estratto “…Sul punto si osserva che ciò che rileva, ai fini del presente giudizio di costituzionalità, è
esclusivamente la circostanza che lo svolgimento dell’attività dei revisori contabili è subordinato, in base
ad una specifica e autonoma disciplina, all’iscrizione in un registro analogo ad un albo professionale,
mentre è irrilevante considerare che nell’ambito delle relative prestazioni ve ne siano alcune che
presentano elementi di analogia con le attività proprie dei ragionieri”
Sentenza CORTE COSTITUZIONALE n. 35 del 20 gennaio 2004:
estratto “…l’iscrizione in un registro e l’esercizio di una professione (nella specie quella di revisore
contabile)…”
Sentenza n. 328 del 02.12.2009 Corte costituzionale: un brevissimo commento in questa sentenza viene
sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge regionale del Trentino-Alto
Adige/Südtirol 9 luglio 2008, n. 5 nella sostanza si va a disciplinare la figura professionale del “revisore
cooperativo” cosa inammissibile in quanto la figura professionale del revisore contabile trova già la sua
disciplinata nel d.lgs. 88/92:
estratto “Quanto, infine, alla asserita interferenza fra la normativa regionale impugnata e quella statale
concernente la professione di revisore contabile, ribaditi i profili di inammissibilità di siffatta censura, la
difesa resistente ritiene che la disciplina regionale non contrasti con quella di cui al d.lgs. n. 88 del 1992,
posto che le attività da esse regolate non coincidono: la prima attiene alla verifica dell’osservanza dei
caratteri e delle finalità degli enti cooperativi, la seconda al controllo di legge sui documenti contabili. ”
Parere Consiglio di Stato n. 01589/2012 del 28/03/2012, adunanza dell’8 marzo 2012: un brevissimo
commento se i giudici del Consiglio di Stato avessero letto le sentenze sopra richiamate probabilmente
avrebbero capito che il revisore legale già prima del d.lgs. 39/2010 rientrava nel novero delle professioni, in
ogni caso nel parere si sostiene che il revisore è una professione:
estratto “sarebbe stato utile un chiarimento più esaustivo in ordine alla questione del rapporto tra
la professione di dottore commercialista e quella di revisore contabile. Prima della riforma, infatti, la funzione
di revisore non era un titolo professionale a se stante, ma era un profilo interno – tra l’altro – alla
funzione- professione di dottore commercialista. Ora, sulla base dell’art. 2, comma 6, della legge delegata e
dello schema in esame si tratta di un titolo professionale vero e proprio. Si configurano quindi due distinte
professioni, dottore commercialista e revisore contabile, con effetti precisi ai fini della gestione degli Albi
(separati) e del tirocinio, degli esami di accesso e delle strade delle due professioni. Si tratta di un profilo
rilevante che avrebbe meritato qualche chiarimento aggiuntivo.”
Sentenza Consiglio di Stato n. 06132/2017, pubblicata il 28/12/2017. un brevissimo commento come già
richiamato sopra i giudici del Consiglio di Stato non hanno conoscenza delle sentenze della Corte Costituzionale
nelle quali si evidenzia in modo chiaro, soprattutto nella Sent. Corte Cost. 35/2004, il revisore contabile, ora
revisore legale: professione. Detto ciò in ogni caso anche in questa sentenza, nel richiamare il parere del
Consiglio di Stato n. 01589/2012, si afferma che il revisore legale è una professione:
estratto “Con il parere n. 1587 del 28 marzo 2012 il Consiglio di Stato, esaminando la sopravvenuta
differenziazione tra la professione di dottore commercialista e quella di revisore contabile, ha avuto modo di
evidenziare che, mentre prima della riforma la funzione di revisore non era un titolo professionale a se stante,ma era un profilo interno – tra l’altro – alla professione di dottore commercialista, successivamente, proprio sulla base dell’art. 2, comma 6, si trattava di un titolo professionale vero e proprio, così che si configuravano quindi due distinte professioni, quella di dottore commercialista e quella di revisore contabile, con effetti distinti ai fini della gestione dei relativi albi – separati – e del tirocinio e degli esami di accesso