Sul Sole24Ore una interessante disamina sulla decisione del Tribunale di Milano che sostanzialmente stabilisce come la finanza interinale può avere un ruolo salvifico nella fase preparatoria ad un accordo di ristrutturazione, evitando un danno irreparabile all’azienda in crisi, in un contesto incerto nel divenire e con crescenti tensioni finanziarie; la sua natura va però valutata in concreto ed autorizzata dal Tribunale, per essere considerata funzionale al miglior interesse dei creditori.
Questo è il nucleo della decisione presa lo scorso 16 settembre dal Tribunale di Milano, in merito alla richiesta di una società per un nuovo finanziamento di importo rilevante – circa il 20% dell’indebitamento totale – e necessario al pagamento di forniture per l’approvvigionamento dei punti vendita e di alcuni debiti anteriori al deposito dell’istanza prevista dal sesto comma dell’articolo 182-bis della legge fallimentare, cioè l’istanza con cui il debitore – nell’ambito delle trattative in corso per un accordo di ristrutturazione – richiede il blocco delle azioni esecutive.
In tale fase, il Tribunale milanese ha esaminato la documentazione prodotta e la relazione di attestazione dell’esperto, analizza innanzitutto, il settore di riferimento caratterizzato da un contesto competitivo molto critico e tale da non rendere automatico il nesso causale tra la continuazione dell’attività ed il miglior interesse dei creditori.
Per meglio esplicitare questo aspetto, i giudici milanesi sottolineano che la continuità è preferibile alla “insolvenza statica” solo laddove siano presenti i presupposti di un verosimile valore aggiunto prospettico. La richiesta di finanza interinale urgente produce infatti – nel caso specifico – un “appesantimento” del passivo, con un importo ragguardevole di nuovo debito prededucibile, in una fase della procedura tipicamente in divenire e di dubbia prognosi, che rende difficile dimostrare il migliore interesse dei creditori, pur attestato dall’esperto.
Tuttavia, nella richiesta della debitrice – formulata richiamando il primo, il terzo ed il quinto comma dell’articolo 182 quinquies – è ritenuto centrale dal Collegio giudicante il richiamo al terzo comma, che prevede l’autorizzazione di nuova finanza quando deve evitarsi «un pregiudizio imminente ed irreparabile», certamente ipotizzabile secondo quanto analizzato nel provvedimento del Tribunale di Milano, anche per le modalità di gestione specifiche del mercato di riferimento.
Tale necessità di finanza straordinaria, nello spirito della norma, è già di per sé funzionale al miglior interesse dei creditori ed è tanto più urgente quanto più derivi danno irreversibile dall’interruzione delle prestazioni lavorative e di fornitura, come nel caso di specie.