Non solo rappresentanza al curatore per le azioni di responsabilità sociale


Sul Sole24Ore di oggi un interessante articolo dell’avv. Cristina Guelfi, docente dei corsi di formazione dell’Inrl. L’azione di responsabilità sociale promossa da un socio nei confronti dell’amministratore di una società a responsabilità limitata comporta un conflitto di interessi fra l’amministratore stesso e l’ente da lui rappresentato tanto da rendersi necessario l’intervento del curatore speciale.

La Corte di cassazione con la pronuncia 25317 emessa il 20 settembre 2021 ha stabilito che sussiste, per definizione, sempre e comunque una situazione di incompatibilità fra l’interesse della società a vedere reintegrato il suo patrimonio, diminuito dagli atti inadempienti dell’amministratore, e l’interesse dell’amministratore stesso a preservare il patrimonio personale da ogni pretesa.

Il caso ha riguardato la posizione di un amministratore citato in giudizio dai soci in base all’articolo 2476 del Codice civile per avere commesso nei confronti e a danno della società stessa gravi inadempienze durante la gestione della società tali da compromettere l’affidabilità della stessa nei confronti

dei suoi investitori.

La necessità di nominare un curatore speciale con poteri di rappresentanza nelle ipotesi di azioni di responsabilità sociale fra amministratore e assemblea dei soci sussiste anche quando

si sia in presenza di un

conflitto di interesse anche solo astratto e potenziale.

Il giudice dunque non ha l’onere di eseguire una indagine istruttoria di incompatibilità effettiva fra gli interessi delle parti in lite, ma deve provvedere alla nomina del curatore ogni volta in cui vi sia la possibilità anche solo remota che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l’interesse del rappresentato essendo il primo portatore di un interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo.

Poiché il conflitto va valutato in astratto e non in concreto, ha chiarito la Corte, resta indifferente la posizione di fatto assunta dalla società in persona del suo amministratore quale legittimato passivo dell’azione risarcitoria. Infatti, in situazioni simili a quella in esame, si rappresenta comunque una situazione di incompatibilità fra l’interesse della società a vedere reintegrato il suo patrimonio e l’interesse dell’amministratore

a preservare il patrimonio personale da ogni pretesa.

La nomina del curatore speciale quale rappresentante della società è provvisoria e temporanea fino alla nomina

del nuovo amministratore.

Quindi, quando nominato d’ufficio dal giudice, durante o all’inizio di un procedimento, il curatore speciale, seppure

per un tempo limitato e provvisorio, ha il potere di rappresentare la società nel processo e per certi aspetti ha anche il potere di interporre atti di volontà negoziale.

Il curatore speciale diviene, quindi, destinatario di un mandato, quale figura generale dell’agire per conto altrui, per il quale l’articolo 1722 del Codice civile pone la causa di estinzione nel compimento da parte del mandatario dell’affare per il quale è stato conferito.

In questo contesto, il curatore nominato appositamente dal giudice per evitare il compiersi di eventuali conflitti connaturati nell’azione di responsabilità sociale in re ipsa, deve poi coordinarsi per il tempo della gestione a lui affidato con l’organo di controllo della società. A quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 2393-bis del Codice civile, deve essere notifica la notizia delle accuse mosse agli amministratori al fine di sollecitarne l’attenzione sulla loro cattiva gestione e stimolarne l’iniziativa nel quadro dei poteri spettatigli a norma dell’articolo 2409 del Codice civile.

Nei contesti dove l’azione di responsabilità sociale è risultata già essere stata intrapresa dall’assemblea sociale occorre che l’organo di controllo prenda parte all’azione di responsabilità sociale stessa e allo stesso tempo sospenda temporaneamente l’attività di controllo fino

alla nomina del nuovo amministratore.

La sentenza in commento arricchisce un dibattito giurisprudenziale che coinvolge da un lato la tesi secondo la quale il curatore speciale assume un ruolo di mera rappresentanza temporanea in giudizio della società cui si contrappone, dall’altro, l’orientamento per il quale al curatore spetterebbe non solo il potere di rappresentanza ma anche una amministrazione provvisoria limitata alle attività di gestione ordinaria.

Avv. Cristina Guelfi – Docente Istituto nazionale

Revisore legale dei Conti

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