La qualifica di Onlus non salva la cooperativa dal fallimento.
La Cassazione (sentenza 29245) respinge il ricorso di una cooperativa che aveva l’appalto per una serie di servizi a strutture sanitarie per anziani, gestite da una Srl. Proprio su istanza di quest’ultima società creditrice, il Tribunale aveva dichiarato il fallimento della Onlus. I giudici avevano considerato la cooperativa un imprenditore commerciale e bollato come non vincolante il parere del ministero dello Sviluppo economico, secondo il quale la Onlus non poteva fallire. La cooperativa aveva richiamato l’articolo 10 del Dlgs 460/97 sulla disciplina fiscale degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Norma che consente di perseguire lo scopo sociale mutualistico anche con attività tipicamente di contenuto economico svolte a favore di terzi. Casi in cui le Onlus insolventi soggette alla liquidazione coatta amministrativa e non al fallimento.
La Cassazione estende invece alle Onlus la nozione di imprenditore commerciale fallibile, già stabilita per imprese consorziate, associazioni e fondazioni. Principi che si adattano ad una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale, secondo criteri di economicità.
Per i giudici è irrilevante la qualifica di Onlus, attribuita in base al Dlgs 460/1997, articolo 10. Una norma speciale di carattere fiscale che non integra il Codice civile (articolo 2545-terdecies).
Quanto al dissenso del Mise, la Cassazione precisa che «l’accertamento della natura commerciale dell’attività svolta da una cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità al fallimento, compete all’autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal ministero dello Sviluppo economico nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge»