I giudici tributari devono essere giudici a tempo pieno e professionali, non solo con riguardo all’elevata specializzazione richiesta dalla materia, ma anche per la più che urgente necessità di sottrarli alla attuale precarietà, insita nella loro onorarietà.
Nel percorso ormai plurisecolare per individuare il giudice più appropriato per la materia tributaria, il giudice speciale, dopo le riforme del 2001 e del 2005, ha giurisdizione su tutti i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli degli enti locali.
I giudici speciali vengono scelti, in considerazione della particolarità della materia, sulla base di una preparazione specialistica – che non è quella giuridica generale accertata nei pubblici concorsi richiesti per la magistratura ordinaria – fondata su requisiti specifici, ritenuti sufficienti per decidere questioni rientranti in una determinata materia.
Prima che fosse approvata la Costituzione esistevano le commissioni tributarie. Se la Costituzione (articolo 102) vieta in linea di principio l’istituzione di giudici speciali, non togati e non stati selezionati in base a pubblici concorsi, consentiva la conservazione di quelli esistenti purché revisionati entro un certo limite di tempo. La revisione delle commissioni tributarie, cominciata con la riforma del 1972 sino ad arrivare ai decreti legislativi 545 e 546 del 1992, giunge oggi, al suo snodo fondamentale: prevedere, con il giudice tributario professionale assunto per concorso, l’attuazione della disciplina tendenzialmente compiuta e sistematicamente organizzata della materia. Non si tratta di introdurre un nuovo giudice speciale, perché il giudice tributario già esiste e gli interventi della Corte costituzionale dimostrano che la configurazione e il funzionamento delle commissioni tributarie possono essere modificati senza censure di costituzionalità. Si tratta di una revisione che riguarda « il funzionamento e la struttura» delle commissioni tributarie, con il limite della natura della materia (Corte cost., 145/1998).
La revisione – anche oggi –come dice la Corte Costituzionale, deve consentire mutamenti graduati e parziali per colmare le carenze dei giudici esistenti. La stessa Corte, nella sua giurisprudenza, è sempre ispirata a valutazioni realistiche. I giudici onorari ben si addicono alla trattazione delle liti minori, quasi ipotizzando un “giudice di pace tributario” che pronunci sentenze appellabili in Ctp. La Giustizia tributaria impone – e non semplicemente richiede – per tutti i gradi di giudizio un giudice togato per concorso.
La riforma strutturale del contenzioso tributario assume un ruolo fondamentale anche nella valutazione di costituzionalità delle norme fiscali, troppo spesso rimessa ad ordinanze criticate apertamente dalla Corte per la loro inammissibilità. D’altro canto, è in ambito tributario che esiste una percentuale record di riforma delle sentenze di merito da parte della Cassazione. Se vogliamo usare le parole del Pnrr, quale, se non questo, è un intervento strategico per ridurre il numero dei ricorsi in Cassazione, farli decidere più speditamente e in modo adeguato?
Non solo il contribuente, ma, in primis, lo Stato, necessitano di incisività d’azione che procede dalla qualità delle pronunce, a partire dal primo grado (e non dal secondo). Il processo tributario è uno degli ambiti elettivi, per quanto sussidiari, in cui si accerta il rapporto d’imposta e si conferma la sua eseguibilità. Dal Pnrr deriva un richiamo ad una prova di efficienza e riorganizzazione che, nel contenzioso tributario, significa superamento del modello del giudice onorario. Creare una diversa composizione dei giudici onorari non risolverà nulla. Come dimostrato, una riforma strutturale non si fonda su un lodevole volontariato delle commissioni provinciali e regionali.
Ai professori universitari è più opportuno destinare il miglioramento della Dottrina che, oggi, non esiste più. E l’inesistenza della Dottrina è una delle cause certe della carenza di qualità delle sentenze che escono dalle Commissioni tributarie e, ancor più dalla Cassazione, troppo spesso rappresentazione di cedimenti strutturali ad aberrazioni interpretative, dovute al non saldo inquadramento dottrinale degli istituti.
Per evitare un guado transitorio, anzitutto alle Commissioni tributarie possono essere destinati magistrati togati di ruolo, immediatamente. La riforma deve essere immediatamente applicabile. Quindi gli uffici legislativi dei ministeri interessati e gli esperti interministeriali oggi all’opera si pongano questa immediatezza – a parità dell’alta qualità richiesta – come imperativo categorico.