Su Norme e Tributi Plus del Sole24Ore un utile riepilogo di tutte le novità pubblicate in Gazzetta Ufficiale per salvare le imprese e garantire la continuità aziendale.
Più frecce all’arco della ristrutturazione. Il decreto legge n.118 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.202 del 24 agosto introduce numerose modifiche alla legge fallimentare di immediata applicazione per facilitare l’accesso alle procedure che consentono di affrontare le crisi d’impresa con mezzi alternativi al fallimento .
Si tratta di norme che anticipano, con alcuni ritocchi, istituti del Codice della crisi perché la pandemia non consente di attenderne l’entrata in vigore ulteriormente slittata a maggio 2022. Le modifiche di maggior rilievo riguardano gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, gli accordi agevolati e la convenzione in moratoria. Le nuove norme si applicano alle procedure introdotte dopo l’entrata in vigore del Dl e quindi già dal 25 agosto.
Accordi ad efficacia estesa
Gli accordi ad efficacia estesa, oggi previsti dalla legge fallimentare solo per banche ed intermediari finanziari, potranno riguardare tutte le tipologie di creditori. Consentono di vincolare la minoranza dissenziente dei creditori appartenenti ad una data categoria, individuata per posizione giuridica ed interessi economici omogenei. Possono essere utilizzati se è prevista la continuazione diretta o indiretta dell’impresa . La continuità non serve solo se l’accordo riguarda banche ed intermediari finanziari e l’indebitamento nei loro confronti è inferiore alla metà di quello totale.
È necessario che il 75% dei creditori della categoria abbia espresso il suo consenso ed i dissenzienti possano esser soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, fallimento o altra ipotesi di concordato. Una percentuale che scende al 60% se l’imprenditore arriverà all’accordo all’esito della nuova procedura di composizione negoziata introdotta dal Dl 118/2021 (e operativa dal 15 novembre) .
È sempre consentita l’opposizione al tribunale.
Gli effetti degli accordi vengono inoltre estesi ai soci illimitatamente responsabili di società di persone, fatta salva l’autonoma responsabilità nel caso in cui abbiano prestato garanzia (ad esempio fideiussione in favore delle banche).
Convenzione di moratoria
La convenzione di moratoria permette al debitore di concordare con i creditori la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. La legge fallimentare la limitava ai crediti delle banche e degli intermediari finanziari. Viene ora estesa a tutti i tipi di creditori e riguarda, circostanza non trascurabile, anche gli imprenditori non commerciali, primi tra tutti le imprese agricole. Occorre che tutti i creditori omogenei appartenenti alla categoria:
– siano stati informati delle trattative e messi in condizione di partecipare;
– che i creditori aderenti rappresentino il 75% di quelli della categoria;
– che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati;
– l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e che i creditori non aderenti «subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell’insolvenza in concreto perseguite». E, se l’articolo 62 del Codice della crisi si limitava a richiedere che essi venissero soddisfatti in misura non inferiore a quanto previsto in caso di liquidazione giudiziale, la nuova formula consente di prendere in considerazione scenari alternativi.
Accordi agevolati
Gli accordi agevolati regolati dal nuovo articolo 182 novies non erano invece previsti dalla legge fallimentare. Rispetto agli accordi ordinari, la percentuale di creditori aderenti viene ridotta dal 60 al 30% se il debitore rinuncia alla dilazione di pagamento di 120 giorni altrimenti consentita, non ha chiesto il concordato con riserva di presentazione del piano (optando poi per l’accordo di ristrutturazione) e rinuncia a domandare la sospensione delle azioni esecutive.
Dovrà ovviamente soddisfare regolarmente alla scadenza il 70% dei creditori che rimane al di fuori dell’accordo, operazione non semplice.
LE NOVITÀ
Accordi estesi
Ogg già previsti per i crediti di banche e intermediari finanziari, vengono ora estesi a tutte le categorie di creditori omogenei. Se si raggiunge una maggioranza del 75% dei crediti (60% per composizione negoziata) è possibile vincolare il restante 25% purché l’accordo preveda la continuazione diretta o indiretta dell’impresa ed i dissenzienti non ricevano di meno rispetto alle alternative
Convenzione di moratoria
Viene estesa a tutti i tipi di creditori, non più le sole banche ed intermediari finanziari. Prevede la dilazione delle scadenze dei crediti e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito: occorre il consenso del 75% dei creditori appartenenti alla categoria. Non può essere imposta l’erogazione di nuovi finanziamenti. Serve l’attestazione dell’esperto indipendente e i non aderenti devono subire «un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell’insolvenza»
Accordi agevolati
La percentuale di creditori aderenti scende dal 60 al 30% se: a) il debitore rinuncia alla dilazione di pagamento di 120 giorni; b) non ha chiesto il concordato con riserva di presentazione del piano (optando poi per l’accordo di ristrutturazione); c) rinuncia a chiedere di sospendere le azioni esecutive. Il 70% dei creditori estraneo all’accordo va pagato integralmente alle scadenze pattuite