Equo compenso flessibile per la pubblica amministrazione. La Pa deve sì applicare la disposizione introdotta alla fine del 2017 che garantisce ai professionisti una tutela sull’entità dei compensi percepiti, ma il concetto deve «ancorarsi a parametri di maggiore flessibilità», tenendo infatti conto di volta in volta delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e della natura delle attività da svolgere da parte del professionista. E’ la conclusione a cui è giunto il Tar Lazio nella sentenza n. 09404/2021 del 20 luglio pubblicata lo scorso 27 agosto.