Congelati il Codice della Crisi e l’alert, il Governo Draghi introduce la figura del consulente nella composizione negoziata ma si dimentica dei revisori
Tra le misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, oltre al rinvìo al prossimo 15 maggio dell’entrata in vigore del codice della crisi ed allo slittamento al 2023 delle misure d’alert, il Decreto del Governo Draghi contiene anche la introduzione di un nuovo strumento di aiuto alle imprese in difficoltà, di tipo negoziale e stragiudiziale, e la modifica alla Legge fallimentare con l’anticipazione di alcune disposizioni dello stesso Codice ritenute utili ad affrontare la crisi economica in atto. Si tratta della composizione negoziata della crisi, che sarà operativo dal prossimo 15 novembre, che rappresenta un percorso meno oneroso rispetto a quello molto articolato del codice della crisi, con il quale si intende agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche attraverso la cessione dell’azienda o di un ramo di essa. L’utilizzo di questo strumento non è stato vincolato alle dimensioni dell’impresa purchè ci sia l’iscrizione al registro delle imprese, comprese le società agricole. In buona sostanza, con tale decreto, l’Esecutivo intende dare alle aziende la possibilità di avvalersi di un esperto, un professionista specializzato nelle ristrutturazioni aziendale, provvisto di specifiche competenze e indipendente, che dovrà agevolare il risanamento dell’impresa. Il percorso della composizione negoziale è esclusivamente di tipo volontario ed è dunque attivabile solo dalle imprese che decidono di farvi ricorso. Inoltre è previsto che gli organi di controllo societari, in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, segnalino all’imprenditore l’esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata, dovere che rientra nell’articolato del codice civile.
Ma il decreto, di fatto, esclude dal ruolo di negoziatore il revisore legale che non rientra nel sistema ordinistico; eppure,quale soggetto di controllo, potrebbe fornire tutte le segnalazioni utili per indurre l’imprenditore ad intraprendere questo percorso. Ed in tal senso il Presidente dell’Inrl, Ciro Monetta dichiara: “Ci riserviamo di intervenire subito dopo la pausa estiva presso le sedi politico-istituzionali per evidenziare gli elementi discriminanti di questo provvedimento nei confronti di tutti i liberi professionisti, in particolare i revisori non appartenenti al sistema ordinistico, perchè se da un lato, si affida ai revisori legali il compito di attenzionare i referenti delle imprese su eventuali anomalìe preservando così l’azione di monitoraggio contabile che ci spetta secondo quanto disposto dalle normative europea e nazionale, dall’altro non contempla i revisori tra i professionisti di riferimento per il ruolo di ‘negoziatori’ senza quindi tener conto delle specializzazioni acquisite da tutta la nostra categoria.” Posizione condivisa dai vertici Inrl, tra i quali la segretaria generale Katia Zaffonato e il tesoriere Paolo Brescia. Nel decreto, tra l’altro, viene poi specificato che, laddove l’imprenditore decida di intraprendere questo percorso e chiedere la nomina di un esperto indipendente che valuti lo stato dell’impresa e lo assista per il buon esito della composizione negoziata, rimane sempre e comunque il ‘titolare’ della negoziazione, gestendo personalmente – seppur con il supporto dei consulenti-professionisti – l’intera trattativa per favorire il risanamento della propria impresa. In altre parole la presenza dell’esperto non ha dunque l’obiettivo di sostituire l’imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma diventa soggetto professionale di grande utilità per dare forza e credibilità alla posizione dell’impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate. E’ bene poi sottolineare che l’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta attraverso una piattaforma accessibile dal sito della Camera di commercio presso il cui registro delle imprese è iscritto l’imprenditore che la inoltra. Attraverso tale piattaforma l’imprenditore, prima di entrare nel relativo percorso, può ottenere tutte le informazioni utili sulla composizione negoziata, sulle modalità di attivazione del percorso e sui documenti da produrre con l’istanza di nomina dell’esperto. Essa inoltre contiene un test pratico, con funzione di auto-diagnosi, utilizzabile anche in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, che consente a ciascuna impresa di verificare la situazione in cui si trova e l’effettiva perseguibilità del risanamento. L’inserimento di alcuni dati contabili nel test dovrebbe permettere, in particolare, ad ogni impresa, di comprendere, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri e dunque la gravità dello squilibrio esistente e la sua eventuale reversibilità. Ed è proprio questo passaggio del decreto che sta causando non pochi malumori all’interno dell’Inrl poiché la conoscenza e l’analisi dei dati contabili è da sempre prerogativa di esperti revisori. Non a caso, sempre il provvedimento stabilisce che gli tali ‘esperti’ dovranno essere iscritti da almeno 5 anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, così come gli avvocati che dovranno mostrare la medesima anzianità di iscrizione, documentando anche precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, e, infine, i consulenti del lavoro che, oltre all’anzianità di iscrizione nell’ordine professionale di appartenenza di cinque anni, dovranno fornire prova di avere preso parte, in almeno tre casi, a procedure di ristrutturazione portate a termine con successo. A queste categorie si affianca quella di coloro che, avendo gestito imprese nell’ambito di procedimenti di risanamento conclusi in maniera efficace, possono fornire il necessario supporto all’imprenditore in crisi. Nel percorso di composizione negoziata, infine, non viene richiesto il ricorso al tribunale perché le trattative si svolgono tra l’imprenditore e le parti interessate con l’ausilio e la competenza dell’esperto, che ne facilita la conduzione e verifica l’utilità delle trattative. Non c’è dunque un esplicito coinvolgimento né riferimento ai revisori legali ed in tal senso il Presidente dell’Inrl ribadisce la necessità di evidenziare, nelle sedi appropriate, una ingiustificata esclusione negli incarichi volontari, tanto più che proprio alcuni mesi fa gli stessi vertici Inrl avevano pubblicamente dichiarato la disponibilità dei propri iscritti ad affiancare le imprese in difficoltà con appositi ‘sportelli del revisore’ in grado di fornire consulenze specifiche. Nel pacchetto di incentivi previsti dal provvedimento rientrano le norme che sospendono gli obblighi di ricapitalizzazione e le cause di scioglimento previste in caso di riduzione o perdita del capitale sociale, nonché misure di favore di natura fiscale rispetto alle soluzioni negoziali scaturite dalle trattative.