Codice della crisi: nel decreto la proroga per l’entrata in vigore e la novità del ‘negoziatore’ volontario


Ampio resoconto su ItaliaOggi di uno dei punti-chiave del decreto che il Governo Draghi si appresta a varare: il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs14/2029, Ccii) slitta a maggio 2022 e l’allerta va in freezer fino all’1 gennaio 2024, è infatti quanto previsto nella bozza di decreto legge recante «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia» oggi in consiglio dei ministri. Lo schema di dl prevede che la procedura di allerta della crisi introdotta dall’art. 12 del Ccii non vedrà la luce prima di due anni. I sindaci che controllano le società in difficoltà a causa della pandemia Covid-19, che oggi si trovano sulla schiena il fardello degli obblighi fissati dal nuovo art. 2086 c.c. e la conseguente responsabilità da mancata segnalazione al tribunale, ai sensi dell’art. 2409 c.c., non potendo attivare gli Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri) che avrebbero dovuto essere operativi presso ciascuna camera di commercio (art. 16 Ccii) proprio dal 1 settembre 2021, potrebbero finalmente ricevere buone notizie e vedere alleggerita la morsa, ma non per ridurre la loro responsabilità, bensì per evitare che le imprese in difficoltà non abbiamo l’opportunità di tentare processi virtuosi di risanamento. Si tratta, in sostanza di vedere sostituta la segnalazione agli Ocri con la segnalazione all’imprenditore con l’invito ad attivare volontariamente la composizione negoziata della crisi (art. 2 dello schema di dl). Ecco, infatti, che viene introdotta una forma di mediazione assistita, ma solo spontanea, che tutte le imprese potranno attivare, anche se minori e non fallibili, chiedendo la designazione di un conciliatore esperto indipendente e professionista, che diriga la fase di negoziazione tra debitore e creditori. Una soluzione proposta anche dai commercialisti e che permetterebbe soprattutto alle piccole imprese di essere aiutate a comporre la loro crisi con costi più accessibili, dato che l’articolo 16 dello schema di dl prevede un tetto massimo ai compensi dell’esperto, e darebbe la chance per un’assistenza ad hoc all’individuazione dello strumento di ristrutturazione più adeguato, ricevendo un ombrello protettivo nella fase della mediazione volontaria che precluderebbe le azioni esecutive e la dichiarazione di fallimento per un periodo sino a 120 giorni, prorogabile anche sino a 240 giorni. La composizione negoziata della crisi si muoverebbe tutta per via telematica, dato che verrà istituita la piattaforma telematica nazionale anche per la nomina dell’esperto. Le imprese interessate potranno accedere all’auto diagnosi sul sito delle cciaa e chiedere l’intervento di una nuova commissione composta da tre esperti in carica per due anni di nomina camerale, prefettizia e giudiziaria, che si occuperà di designare i negoziatori scelti dall’elenco formato da professionisti dotati di esperienza nella gestione delle crisi. I professionisti dell’elenco dovranno avere gli stessi presupposti previsti dall’art. 356 del Ccii, per cui commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro sono ancora una volta in pole position, ma dovranno essere in regola con la formazione professionale che un decreto del Ministero della giustizia stabilirà entro 30 giorni. Lo schema di dl prevede poi modifiche alla legge fallimentare (l.f.). Tra queste viene corretto, nuovamente, l’articolo 180 chiarendo che l’omologazione del concordato preventivo può avvenire anche in mancanza di adesione dei creditori pubblici, che significa non considerare il voto negativo se questo non è basato sulla convenienza della proposta del debitore. In questo modo viene immediatamente recepita la giurisprudenza dei principali tribunali italiani, formatasi da gennaio scorso ad oggi. Altra novità riguarda la possibilità di permettere al tribunale, ai sensi dell’art. 182 quinquies, l.f., di autorizzare il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti quando l’impresa prosegue l’attività ma è entrata in concordato preventivo, così derogando al divieto stabilito dall’art. 168 l.f. Il decreto all’esame del Cdm di oggi prevede (art. 18) inoltre l’introduzione dell’istituto del concordato preventivo semplificato per la liquidazione del patrimonio (Cps). Il nuovo Cps potrà essere attivato entro sessanta giorni dall’esito negativo delle trattative avviate con la composizione negoziata della crisi o altre soluzioni stragiudiziali, non richiederà la fase della votazione e la proposta potrà essere omologata quando verrà verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, nonché quando è rilevata la mancanza di pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicurata un’utilità a ciascun creditore.

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