Su Norme & Tributi Plus del Sole24Ore alcuni utili chiarimenti sulla vicenda dell’anno bianco Inps e relative scadenze posticipate.
La proroga dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nonché degli iscritti alla gestione separata Inps incrocia l’esonero parziale dei contributi previsto dalla legge di Bilancio 2021. E, per effetto della proroga del termine di presentazione della domanda per quest’ultimo, dal 31 luglio al 30 settembre, gli interessati potrebbero dover prima versare i contributi e poi chiedere il rimborso qualora fossero ammessi al beneficio.
A seguito della pubblicazione del decreto ministeriale, che ha definito i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero (si veda il Sole 24 Ore del 29 luglio), con il messaggio 2761/2021, l’Inps ha precisato che il termine del 31 luglio, data entro cui avrebbe dovuto essere presentata l’istanza di esonero, è differito al 30 settembre, a pena di decadenza. Con successiva circolare, l’Inps dettaglierà i passaggi da seguire.
La prima rata dei contributi, scadente il 17 maggio 2021, è stata differita al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, a opera dell’articolo 47 del Dl 73/2021, perché l’esonero non era ancora operativo, ma si prevedeva lo diventasse entro la scadenza originaria del 31 luglio. Ora, con quest’ultima prorogata al 30 settembre, il 20 agosto vanno comunque versate le prime due rate.
Il medesimo decreto ha disposto, altresì, la proroga dei versamenti contributivi per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), nonché per coloro che ne sono esclusi (regime forfettario, regime di vantaggio, inizio/cessazione di attività, eccetera) al 15 settembre 2021. Il differimento riguarda le somme dovute a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021 della contribuzione calcolata sul reddito di impresa ai fini Irpef, da parte degli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata Inps. Anche in questo caso, il quadro delle scadenze precede di qualche settimana il termine per la presentazione delle domande di esonero.
Il decreto precisa che la decontribuzione riguarda le somme versate nel 2021 di competenza del 2021. Pertanto, per far valere l’esonero, agli autonomi rimarrebbero la terza rata e il secondo acconto sulle eccedenze del minimale, mentre agli iscritti alla gestione separata Inps solo il secondo acconto, tutti da versare dopo il 30 settembre.Link utili
Il ministero del Lavoro, a fronte di quesito posto dall’Adepp, ha precisato che «per contributi di competenza dell’anno 2021» debba farsi riferimento ai contributi versati entro l’anno 2021, sia a titolo di contribuzione minima sul medesimo anno, sia di contribuzione a saldo, parametrata ai redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021. Secondo il ministero, in presenza di eventuale rateizzazione dei versamenti contributivi di competenza del 2021, che preveda rate con scadenze nel 2022, potranno rientrare nell’agevolazione soltanto le rate versate nel 2021. Esclusi dall’agevolazione, i contributi integrativi e di maternità.
Tuttavia, il testo ministeriale stabilisce che l’eventuale contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o rimborso con domanda da presentare entro il 30 novembre 2021, laddove l’importo complessivo dell’agevolazione spettante a ciascun contribuente, sia eccedente rispetto alla contribuzione non ancora versata.
L’agevolazione potrebbe spettare in misura ridotta, in esito ai monitoraggi effettuati dall’Inps, rispetto ai 3mila euro annui massimi teorici per contribuente, nella ipotesi di superamento del limite di spesa. In tal caso, i beneficiari dovranno provvedere a integrare il versamento, secondo le indicazioni che l’Inps fornirà, con la circolare di prossima emanazione.