In un articolo apparso sulla testata online ‘Informazione Fiscale’ l’importante comunicazione dell’Inps resa nota nei giorni scorsi: in caso di richiesta di ricongiunzione di contributi, in uscita dall’INPS e con trasferimento delle posizioni in capo a Casse professionali, l’Istituto non deve alcun interesse per il ritardo causato dall’ente previdenziale privato destinatario.
Lo ha reso noto la stessa INPS con il messaggio numero 2552 del 9 luglio 2021, comunicando, a riguardo, l’impiego di una nuova modalità di calcolo degli interessi volta proprio a neutralizzare gli effetti dei ritardi a lei non imputabili.
Si tratta dell’abbattimento di parte della maggiorazione applicata sulle somme erogate tardivamente dall’Ente di provenienza per i periodi corrispondenti ai ritardi determinati dalla Cassa
Quando è la Cassa professionale presso cui si intende effettuare la ricongiunzione dei contributi a provocare il ritardo del trasferimento, l’INPS non deve più alcun interesse sulle somme trasferite.
Il messaggio numero 2552 si riferisce all’articolo 1 della Legge del 5 marzo 1990, n. 45 per cui, in caso di richiesta di riunire le posizioni, la gestione destinataria deve comunicare alle altre in uscita le informazioni per calcolare l’onere a carico del richiedente.
Una volta che l’assicurato accetta di pagare l’onere così determinato, poi, le altre gestioni devono trasferire i contributi verso quella di destinazione, maggiorandoli di un tasso di interesse annuo del 4,5%.