Giustizia tributaria: sette nuove regole nella proposta di riforma all’esame del Governo


Testimoni nel processo tributario, conciliazione giudiziale con spese a carico di chi non si uniforma alla decisione, e autotutela automatica di fronte agli atti manifestamente illegittimi. Sono alcune delle indicazioni contenute nelle sette strade per la riforma della giustizia tributaria. Si va, nelle oltre 250 pagine di relazione conclusiva della commissione di riforma della giustizia tributaria inviata dal presidente Giacinto della Cananea ai ministri competenti e che ItaliaOggi è in grado di anticipare, dal maggior utilizzo del contraddittorio all’autotutela, dalla conciliazione giudiziale alla previsione (rimessa però alla scelta della politica) di una definizione delle liti pendenti. E un miglioramento dell’offerta del giudizio di legittimità davanti la corte di Cassazione. Sul ruolo del giudice tributario convergendo su un professionista a tempo pieno non si riesce però a trovare un punto di equilibrio e formulare una posizione unitaria (si veda ItaliaOggi di ieri). La maggioranza della commissione (otto membri) appoggia l’ipotesi di un giudice professionale per concorso, cinque quello di un modello ibrido con giudici togati solo per la commissione tributaria regionale, in tre si sono astenuti.

Le sette direttrici. Un’ intervento sui procedimenti amministrativi tributari, ampliando il contraddittorio e il ricorso all’autotutela. Sul punto per la commissione sono due gli interventi da operare: inserire nello statuto del contribuente una disposizione che riconosca il diritto dei contribuenti di essere sentiti prima che sia adottato l’atto impositivo di qualsiasi tributo e come corollario prevedere la nullità per qualunque atto impositivo emanato in violazione delle garanzie procedurali.

Rendere poi l’autotutela automatica di fronte ad atti «palesemente illegittimi».Puntare agli strumenti deflattivi del contenzioso: promossa la mediazione è necessario intervenire sulla conciliazione giudiziale con un meccanismo di incentivi al suo ricorso e disincentivi, come ad esempio alla parte che, senza giustificato motivo, rifiuta la proposta formulata dal giudice o dall’altra parte, possono essere addossate le spese di giudizio, con una maggiorazione che può spingersi fino alla metà. Potenziare la conoscenza delle sentenze.

Se sulla natura del giudice tributario sono state presentate due opzioni, come detto in precedenza la commissione converge su un punto, quello della garanzia dell’indipendenza, da ottenere anche ponendo mano tempestivamente all’attuale meccanismo di determinazione dei compensi.

È inoltre ribadito di mantenere l’indipendenza dell’istituzione di garanzia quale è il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Sul piano processuale la commissione apre all’utilizzo della prova testimoniale nel processo tributario e a una maggiore assistenza prestata ai contribuenti potenziando l’ausilio dei Caf.

Impatto della pandemia sul contenzioso. Senza una riforma da attuare in tempi stretti, la sospensione degli invii degli atti fiscali avrà riflessi anche sulla giustizia tributaria: «Una conseguenza è l’accumulo d’una ingentissima mole di atti (all’incirca, quindici milioni ogni anno), che prima o poi i vari enti pubblici dovranno inviare. Una conseguenza ulteriore è che l’impatto di questi atti potrà essere molto rilevante, per i cittadini e per le imprese. Di qui il rischio di un immediato e straordinario incremento del contenzioso, dapprima dinanzi ai giudici di merito e, infine, dinanzi alla Corte di assazione».

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