Ammortamenti, allungamento di un anno in caso di sospensione nel bilancio 2020


Sul Sole24Ore N-T Plus un utile riscontro relativo alla contabilità di talune imprese: l’articolo 60 del decreto legge 104/2020 consente alle società Oic adopter (soggetti che non adottano i principi contabili internazionali) di sospendere integralmente gli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio 2020. La quota annua di ammortamento dei costi di impianto e ampliamento non dedotta nel bilancio 2020, come dovrà essere trattata nel modello Redditi 2021, per l’anno 2020, nel rispetto dell’articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986?
A. G. – Parma

L’articolo 60, comma 7 – bis, del decreto legge 104/2020, consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (cosiddetti Oic adopter), nell’esercizio in corso alla data del 14 ottobre 2020, anche in deroga all’articolo 2426, comma 1, numero 2), del Codice civile, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi della presente norma è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Il comma 7-quinquies dell’articolo 60 prevede che la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102102-bis e 103 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 55-bisdel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Il mancato richiamo del comma 7-quinquies all’articolo 108 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, ha determinato diverse interpretazioni: Assonime, con la circolare 2/2021, ritiene applicabile la sospensione degli ammortamenti anche con riferimento ai costi di impianto e di ampliamento e ai costi di sviluppo, mentre la norma di comportamento 212 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili propende per un’interpretazione negativa («il mancato richiamo a quanto previsto dagli articoli 104 108 del Tuir a fronte della generale previsione di deroga ai fini civilistici, non sembra consentire la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento disciplinate da tali disposizioni laddove non siano stanziate nel conto economico»).

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