Deposito bilancio 2015


A seguito del rilascio della Guida al deposito del bilancio 2015 di Unioncamere un Revisore Legale, intermediario telemaco, può con procura speciale (art. 38, comma 3 bis, dpr 445/2000) a firma autografa rilasciata dal legale rappresentante della società, depositare il bilancio presso il Registro delle imprese? Se si perchè per la Camera di Commercio di Cosenza NON è consentito presentare il bilancio d’esercizio a mezzo “procura speciale”?

Risposta
(15/05/2015)
Il Manuale Unioncamere 2015 (pag. 12) prevede quanto segue:
“La domanda di deposito del bilancio può essere firmata:
a) da un amministratore della società o dal liquidatore della società;
b) dal professionista incaricato ai sensi dell’articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340 il quale dovrà dichiarare nel Modello XX-NOTE: “Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di …… al n…, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento del presente adempimento”.
c) da un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, cui sia stato conferito incarico ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del D.P.R. 445/2000, sottoscritto in forma autografa dal conferente e accompagnato dal documento di identità dello stesso amministratore/liquidatore”

Il Manuale raccomanda agli operatori “di verificare se questa terza modalità di firma è accettata dalla Camera di Commercio destinataria del deposito”, con ciò riconoscendo l’esistenza di prassi difformi.
La ragione è da individuare nella non espressa menzione della figura del procuratore speciale nell’art. 31 comma 2-quinquies l. 340/2000 (e sue successive modifiche, cfr. art. 2, comma 54, legge n. 350/2003), che disciplina il potere di presentazione telematica dei soggetti abilitati ivi indicati con l’apposizione della firma digitale, tra i quali non figura il revisore legale.
In assenza dell’esplicitazione delle motivazioni del diniego opposto dalla Camera di Commercio indicata, non è possibile sindacarne la correttezza.
È opportuno, in ogni caso, per scongiurare difficoltà e incertezze operative, l’osservanza delle formalità specificamente indicate dalle singole Camere di Commercio (ad esempio, l’utilizzo del modello di procura speciale messo a disposizione degli utenti e degli intermediari abilitati sprovvisti del potere di presentazione telematica “diretta”).
Avv. Giovanni Cinque

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