Ho presentato istanza di insinuazione al passivo di un fallimento relativo ad un mio cliente fallito a febbraio 2015.
La curatrice mi ha anticipato che l’istanza sarà ammessa con riserva di valutazione da parte del Giudice (Riferimento DL 20/07/2012 n.140) in quanto non essendo iscritto ad ALBO Professionale non ho la possibilità di far liquidare la parcella dall’ordine.
In qualità di Vs associato chiedo Vs indicazioni riguardo la circostanza di cui sopra precisando quanto segue:
– non c’era alcun contratto con l’azienda cliente;
– il rapporto era, tuttavia, continuativo da 15 anni;
– tutte le attività svolte sono documentate ed il corrispettivo e stato determinato su base oraria;
– le attività sono relative all’anno 2014 e sono state effettuate entro il mese di settembre 2014;
– il consuntivo di spesa è stato approvato dal cliente e comprovato, per la parte di attività straordinarie, da mail di ottobre 2014 (l’azienda è fallita in febbraio del 2015).
Risposta(01/07/2015)
L’ipotesi di ammissione con riserva di un credito nell’ambito di una procedura fallimentare si determina con riferimento a casi in cui il giudice delegato non è in grado di decidere definitivamente con riguardo all’ammissione o non ammissione di un credito in quanto occorre accertare l’eventuale verificarsi di una determinata circostanza non immediatamente riscontrabile.
Nella fattispecie l’attività è stata svolta e documentata.
Quanto al corrispettivo, il carattere continuativo e ripetuto nel tempo dell’attività (pur in assenza di contratto) e dei criteri di determinazione del compenso (su base oraria), nonché l’accettazione per fatti concludenti dell’attività da parte del cliente costituiscono elementi valorizzabili ai fini della prova della sussistenza del credito.
Ad ulteriore sostegno della fondatezza della domanda di ammissione del credito potranno essere dedotti i seguenti elementi:
– l’art. 10, comma 10 del D.Lgs. 39 del 2010 dispone che “Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;
c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11”.
– L’art. 29, comma 1 del D.M. 140/2012 (che ha determinato la sostituzione del previgente meccanismo della determinazione del compenso professionale secondo tariffa con un criterio legato a parametri dimensionali in rapporto al volume di attività del cliente) prevede che “il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull’amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili”. La tabella prevede, per i casi di sommatoria di componenti positivi di reddito lordi e delle attività fino a euro 5.000.000,00, un compenso compreso tra da euro 6.000 ed euro 8.000. Per importi base superiori è prevista l’applicazione di percentuali.
– L’art. 22 del medesimo decreto individua i criteri per determinare il compenso per l’attività di revisione, rimandando al riquadro 4 della tabella C sopra citata. Pertanto, la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale di un compenso per attività di revisione può essere determinata, in termini percentuali:
– sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
– sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
– sull’ammontare delle passività dallo 0,050% allo 0,075%.
Ove il credito oggetto di richiesta di ammissione risultasse congruo con i riferimenti sopra indicati, gli stessi potranno essere evidenziati agli organi della procedura al fine di rendere per quanto possibile “oggettivo” l’importo vantato.
Si segnala, in ogni caso, l’opportunità di determinare preventivamente con il cliente il compenso con accordi negoziali in forma scritta, al fine di scongiurare incertezze.
Avv. Giovanni Cinque