L ‘identificazione del soggetto titolare effettivo va fatta anche se la quota di partecipazione al capitale sociale è del 25% e non del 25% + 1?
Risposta(06/03/2017)
a) L’art. 18 del d.lgs. n. 231/2007, con finalità di prevenzione in materia di antiriciclaggio, impone l’individuazione e l’identificazione del “titolare effettivo”.
L’art. 1 comma 2 lett. u) del medesimo decreto, definisce come “titolare effettivo” “la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’allegato tecnico al presente decreto”.
L’Allegato Tecnico chiarisce inoltre che “1. Per titolare effettivo s’intende: a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica”.
b) La Banca d’Italia ha fornito ulteriori chiarimenti con Provvedimento dell’11 aprile 2013 – allegato.
Il provvedimento stabilisce che il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Come chiarito nel provvedimento, tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra alcuna delle condizioni poste dal legislatore.
Pertanto, può essere titolare effettivo anche un soggetto titolare di una quota di partecipazione inferiore o pari alla soglia del 25% di partecipazione al capitale sociale, se ricorrono gli altri elementi indicati.
c) Si segnala che l’obbligo di indicazione del titolare effettivo grava in prima battuta sul cliente, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 (“I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza”)
Il professionista, successivamente, sulla base dell’indice di rischio, potrà far propria la dichiarazione del cliente oppure promuovere autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, o ogni atto documento conoscibile per verificare il titolare / i titolari effettivi.
Avv. Giovanni Cinque
INRL Servizio quesiti