Dal Sole24Ore.
Interessante arresto giurisprudenziale da parte del Tribunale di Bari sulla decorrenza delle importanti modifiche (al comma 2) e integrazioni (nuovo comma 4) apportate dalla legge 35/2025 all’articolo 2407, in vigore dal 12 aprile scorso. Inter alia l’ordinanza 1981/2025 ha, da un lato, chiarito che la limitazione della responsabilità dei sindaci si applichi anche ai fatti pregressi, pur in assenza di una specifica previsione di retroattività, mentre, dall’altro, ha puntualizzato che il termine di prescrizione di 5 anni per l’esercizio dell’azione di risarcimento non si applica ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Per la responsabilità patrimoniale dei sindaci, la norma rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla disciplina previgente, con l’introduzione di un limite massimo (inapplicabile laddove abbiano agito con dolo) di risarcimento commisurato al compenso annuo percepito. Questa previsione rappresenta un tentativo di bilanciare la responsabilità patrimoniale dei sindaci rispetto al rischio associato alle loro effettive funzioni di vigilanza e supervisione. Ebbene secondo il giudice barese, aderendo all’orientamento della Cassazione in ordine all’applicabilità delle regole di cui all’articolo 2486, comma 3, del Codice civile, l’applicabilità dell’articolo 2407,comma 2, del Codice civile anche ai fatti pregressi, pur in assenza di una specifica previsione di retroattività, trova fondamento nella circostanza che si tratta «di previsione lato sensu procedimentale poiché si limita a indicare al giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento»